Cassazione Penale, Ordinanza n. 22666/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di pace per concorso in diffamazione. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge processuale in relazione all'art. 518 c.p.p., sostenendo che nel dibattimento sarebbe emerso un fatto nuovo non compreso nella contestazione originaria. Con il secondo motivo ha dedotto illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla configurabilità del concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 595 e 51 c.p. in tema di scriminante dell'esercizio di un diritto. Con il quarto motivo ha denunciato violazione delle norme processuali di cui agli artt. 79, 81 e 484 c.p.p. per asserita tardività della costituzione di parte civile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la nozione di "fatto nuovo" ex art. 518 c.p.p. riguarda un accadimento del tutto difforme da quello contestato, mentre nel caso concreto il nucleo essenziale delle condotte era rimasto invariato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito in cassazione perché la scriminante dell'esercizio di un diritto non era stata dedotta come motivo di appello, con conseguente preclusione ex art. 606, comma 3, c.p.p. Il quarto motivo è stato giudicato aspecifico perché ripropositivo di questioni già esaminate e respinte in appello, essendo stata correttamente ritenuta tardiva l'eccezione sulla costituzione di parte civile. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La locuzione "fatto nuovo" indica un accadimento assolutamente difforme da quello contestato e l'emersione in dibattimento di accuse non rintracciabili nell'atto di rinvio o di citazione; non ricorre quando il nucleo essenziale della contestazione resta invariato.
Invocato per contestare la configurabilità del concorso di persone nel reato, ma la censura è stata ritenuta generica e quindi inammissibile.
Richiamato insieme all'art. 51 c.p. per sostenere l'insussistenza della diffamazione in presenza della scriminante dell'esercizio di un diritto.
La difesa ne ha invocato l'applicazione quale causa di giustificazione; la censura è stata però dichiarata non proponibile in cassazione perché non dedotta in appello.
Preclude in cassazione la deduzione di questioni non previamente prospettate come motivi di appello, a pena di inammissibilità.
Richiamato in relazione all'eccezione di tardività della costituzione di parte civile, ritenuta non tempestivamente proposta.
Richiamato con riferimento alla disciplina processuale della costituzione di parte civile e alla dedotta tardività.
Richiamato con riferimento alle questioni preliminari e alla eccezione di tardività della costituzione di parte civile.
Massime di principio
- Nel giudizio penale, la nozione di "fatto nuovo" ai sensi dell'art. 518 c.p.p. va riferita a un accadimento radicalmente diverso da quello originariamente contestato; non basta una mera precisazione o variazione non essenziale della medesima condotta.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure formulate in modo generico, prive di specifici riferimenti di diritto e di fatto idonei a sorreggerle.
- Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni non prospettate con l'appello, quando l'art. 606, comma 3, c.p.p. richiede la previa devoluzione al giudice di secondo grado.
- Le doglianze che si limitano a riproporre questioni già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di merito sono aspecifiche e non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- La contestazione della tardività della costituzione di parte civile deve essere tempestivamente sollevata nelle sedi processuali proprie, altrimenti la relativa eccezione resta preclusa.
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