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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22667/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito di condanna. Ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per i reati contestati in continuazione. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 49 c.p., sostenendo che il falso fosse di natura grossolana e quindi inidoneo a integrare il reato, per il carattere manifestamente riconoscibile della falsità. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura, in realtà, sollecitava una rivalutazione degli elementi probatori e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la giurisprudenza esclude la punibilità solo quando l'azione sia assolutamente inidonea a ingannare chiunque, non già quando il falso richieda accertamenti per essere scoperto.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'inidoneità dell'azione per grossolanità del falso; la Corte ne esclude l'applicabilità perché la non punibilità opera solo in caso di assoluta inidoneità dell'azione, non quando la falsità sia comunque accertabile mediante indagini.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Citatato nella formulazione della condanna di merito per la continuazione tra i reati.

  • art. 497-bis c.p.

    Indicato tra i reati oggetto della sentenza di merito, senza ulteriori precisazioni nel provvedimento di legittimità.

  • art. 640 c.p.

    Indicato tra i reati oggetto della sentenza di merito, senza ulteriori precisazioni nel provvedimento di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una nuova ricostruzione del fatto, riservate al giudice di merito.
  • La prospettazione del falso grossolano non esclude la punibilità quando la falsità, pur non immediatamente percepibile da chiunque, richieda accertamenti per essere individuata.
  • L'art. 49 c.p. opera solo se l'azione è assolutamente inidonea a realizzare l'offesa tipica; non basta che l'evento sia solo improbabile o che la falsità sia scoperta tramite indagini.
  • Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniFalsità in atto pubblicoTruffaUso di atto falso
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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