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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22665/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per i reati di falsità in materia di documenti e sigilli. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata come reato impossibile ai sensi dell'art. 49 c.p., per asserita inidoneità dell'azione a ledere la fede pubblica. Con il secondo motivo ha censurato la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Con il terzo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e meramente reiterativo delle deduzioni già respinte in appello, oltre che manifestamente infondato perché, in tema di falsità materiale, il reato impossibile è configurabile solo quando l'azione sia assolutamente inidonea a produrre l'inganno della pubblica fede, non quando il falso richieda accertamenti per essere scoperto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per indeterminatezza, mancando l'indicazione degli elementi giuridico-fattuali necessari a sostenere la censura. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito se motivato, ed è stato comunque manifestamente infondato poiché l'art. 69, comma 4, c.p. vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.

    Il reato impossibile è escluso solo se l'azione sia assolutamente inidonea a realizzare l'evento tipico; non basta una mera difficoltà di accertamento del falso o una probabilità ridotta di inganno.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico gli elementi giuridico-fattuali posti a base della censura; in difetto, la doglianza è inammissibile per indeterminatezza.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non possono essere dichiarate prevalenti sulla recidiva reiterata.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva reiterata opera quale limite alla prevalenza delle attenuanti generiche nel giudizio di comparazione.

  • art. 497-bis c.p.

    Reato oggetto della condanna confermata in sede di merito, relativo all'uso o fabbricazione di documenti o segni distintivi falsi; dalla motivazione emerge che la censura riguardava falsità materiale.

  • art. 477 c.p.

    Reato contestato e confermato in sentenza di merito.

  • art. 482 c.p.

    Reato contestato e confermato in sentenza di merito.

  • art. 49 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'impossibilità del reato, ma ritenuto non applicabile nei termini prospettati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello, senza confronto puntuale con le ragioni del decidere, determina inammissibilità.
  • In tema di falsità materiale, il reato impossibile è configurabile solo quando la condotta sia assolutamente inidonea a ledere la fede pubblica e a produrre l'inganno tipico; non è sufficiente che il falso sia scoperto solo a seguito di indagini o che l'inganno non si sia verificato in concreto.
  • Le doglianze che si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio o nella contestazione della maggiore o minore persuasività della motivazione sono sottratte al sindacato di legittimità se la motivazione di merito è logicamente coerente e non manifestamente illogica.
  • La censura sull'elemento soggettivo deve indicare gli specifici dati fattuali e giuridici da cui deriverebbe l'insussistenza del dolo o dell'elemento psicologico richiesto; una doglianza generica è inammissibile.
  • La determinazione della pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
  • Nel giudizio di comparazione delle circostanze, la prevalenza delle attenuanti generiche non può essere riconosciuta quando opera il divieto normativo connesso alla recidiva reiterata.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoUso di atto falsoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiPrescrizione del reato

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