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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22664/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.I.P. che, a seguito di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., gli aveva irrogato la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa per un reato connesso alla sua qualità di recidivo reiterato e al mancato pagamento di contributi dovuti. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., sostenendo la mancanza di prova della propria responsabilità penale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura proposta non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, poiché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, l'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), oggetto dell'impugnazione

  • art. 192 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per dedurre carenza di prova della responsabilità; la Corte lo ritiene motivo non consentito nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità "senza formalità"

  • art. 99, comma 3, c.p.

    richiamato nella contestazione come disposizione sulla recidiva

  • art. 95 c.p.

    richiamato nella contestazione, relativo alla recidiva reiterata nel sistema sanzionatorio

  • art. 79, comma 1, lett. c), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nella contestazione quale norma sulla materia del patrocinio/beneficio economico, nel capo d'imputazione così come riportato nella sentenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi di ricorso sono tassativamente limitati a quelli espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale catalogo è inammissibile.
  • Non è deducibile, contro il patteggiamento, una censura che investa la mancanza o l'insufficienza della prova della responsabilità penale, poiché tale doglianza non rientra tra i motivi consentiti per l'impugnazione di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto con motivo non consentito, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze economiche di legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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