Cassazione Penale, Ordinanza n. 22643/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Bari aveva applicato, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi 4 di arresto a carico dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 c.p. Avverso la sentenza di patteggiamento il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione: in particolare lamentava l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la asserita errata qualificazione giuridica dei fatti e la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché diretto a censurare, nel giudizio di patteggiamento, l'omessa verifica ex art. 129 c.p.p., motivo non deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., oltre che generico quanto alla qualificazione giuridica e alla pena, quest'ultima determinata sulla base dell'accordo tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha rilevato che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, non è proponibile il ricorso che deduca l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. contro una sentenza di patteggiamento; inoltre, i profili relativi alla qualificazione giuridica dei fatti erano del tutto generici e la doglianza sulla pena era infondata perché la pena risultava fissata in conformità dell'accordo tra le parti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 707 c.p.
reato di cui all’art. 707 cod. pen.
norma incriminatrice contestata all'imputato; il testo non consente di specificarne oltre il contenuto fattuale.
art. 173 disp. att. c.p.p.
ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la sintesi del motivo di ricorso.
art. 129 c.p.p.
omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
nei confronti della sentenza di patteggiamento, la sua dedotta omissione non è motivo deducibile in cassazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limita l'ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, rendendo inammissibile la censura relativa all'omessa valutazione ex art. 129 c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pe n.
consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano.
art. 616 c.p.p.
per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.
fonte della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
legge 23 giugno 2017, n. 103
introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto la disciplina richiamata sull'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento per omessa valutazione ex art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tale censura è preclusa dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, le doglianze sulla qualificazione giuridica dei fatti devono essere specifiche e autosufficienti; in difetto di puntuale indicazione delle ragioni dell'errore, il motivo è generico e inammissibile.
- Non sono utilmente deducibili censure sulla determinazione della pena quando essa risulta fissata in conformità dell'accordo tra le parti che ha fondato la sentenza ex art. 444 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile equitativamente in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso.
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