Cassazione Civile, Ordinanza n. 11846/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha rideterminato il reddito della società per l’anno d’imposta 2012, ai fini IRES, IVA e IRAP, recuperando costi e IVA detratta ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. L’accertamento si fondava su elementi emersi da verifiche svolte presso imprese riconducibili a un fornitore di servizi di copisteria, con cui la società aveva intrattenuto rapporti economici di importo rilevante. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto; la regionale, invece, aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo provata, in via indiziaria, l’inesistenza delle operazioni e insufficiente la prova contraria della contribuente. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione; 2) omessa valutazione di documenti, fatti e argomenti di prova, con errata applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.; 3) violazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice tributario attribuito o negato rilievo alle dichiarazioni di terzi rese in forma di atto notorio. La Corte ha ritenuto tutte le censure infondate, osservando che la motivazione della sentenza regionale era effettivamente intellegibile e supportata da un percorso logico; che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, mentre grava sul contribuente la prova contraria dell’effettività delle operazioni; che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato gli indizi complessivi (assenza di personale e di consumi energetici presso i fornitori, incongruenze fiscali, incidenza anomala dei costi, irrilevanza dei soli bonifici e delle dichiarazioni scritte dei dipendenti) e non aveva escluso in assoluto il valore indiziario delle dichiarazioni di terzi, ma solo la loro idoneità a superare le presunzioni dell’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, ritenendo la sentenza di merito dotata di un percorso argomentativo sufficiente e controllabile. Ha inoltre confermato che, nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere dell’Agenzia è assolto con la dimostrazione indiziaria dell’inesistenza delle operazioni, mentre incombe sul contribuente la prova contraria dell’effettività; nel caso concreto, la valutazione degli indizi operata dalla CTR è stata ritenuta corretta e non sindacabile in cassazione come riesame del fatto. Le dichiarazioni scritte dei collaboratori non sono state considerate prova testimoniale e il loro eventuale rilievo indiziario è stato giudicato recessivo rispetto agli elementi addotti dall’Ufficio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È la base dei motivi di ricorso dedotti dalla società per nullità della sentenza, violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione è stata esclusa perché la motivazione della CTR non era apparente.
Richiamato in tema di requisiti della sentenza; la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata contenesse una motivazione sufficiente.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte richiama il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, ritenendo superata tale soglia dalla sentenza di merito.
Invocato per omessa valutazione delle prove; la censura è stata respinta perché mirava in realtà a un riesame del merito.
Invocato per errata valutazione degli argomenti di prova; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito nei limiti della corretta applicazione delle regole legali.
Richiamato sulla ripartizione dell’onere della prova: in tema di operazioni oggettivamente inesistenti l’Ufficio deve provare l’inesistenza, anche per presunzioni, e il contribuente deve fornire prova contraria dell’effettività.
Norma richiamata per la nozione di presunzione semplice e per il controllo sulla corretta costruzione inferenziale del ragionamento probatorio.
La Corte ribadisce che gli indizi devono essere valutati globalmente, con giudizio di gravità, precisione e concordanza, e non atomisticamente.
art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte conferma che, nel processo tributario ratione temporis, le dichiarazioni di terzi non hanno valore di prova testimoniale, pur potendo assumere eventualmente rilievo indiziario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari o presuntivi idonei a dimostrare l’inesistenza dell’operazione; una volta raggiunta tale prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle prestazioni o cessioni contestate.
- La prova della fittizietà dell’operazione non può essere vinta con la sola esibizione della fattura, con la regolarità formale delle scritture contabili o con l’utilizzo di mezzi tracciabili di pagamento, poiché tali elementi possono essere strumentalmente impiegati per simulare operazioni inesistenti.
- La valutazione delle presunzioni semplici deve essere compiuta in modo globale e non atomistico, verificando la gravità, precisione e concordanza degli indizi nel loro complesso; il giudice di legittimità può censurare solo il cattivo uso delle regole giuridiche sulla prova presuntiva, non la rivalutazione del fatto.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se invece il ragionamento decisorio è intelligibile e fondato su un quadro probatorio esplicitato, il controllo di legittimità resta soddisfatto.
- Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi non hanno valore di prova testimoniale, ma possono essere considerate come meri elementi indiziari, la cui efficacia resta affidata alla valutazione complessiva del giudice di merito.
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