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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22174/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto imposta proporzionale di registro e ipocatastale, ritenendo non soggetto a IVA l'atto con cui una società aveva ceduto a un'altra il diritto di superficie su un terreno destinato a impianto fotovoltaico. La Commissione tributaria regionale aveva invece confermato l'illegittimità dell'atto, ritenendo che il bene dovesse considerarsi area fabbricabile e che il trasferimento fosse assoggettato a IVA, con conseguente applicazione delle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 12 d.lgs. 387/2003, 2, comma 3, d.P.R. 633/1972 e 36, comma 2, d.l. 223/2006, sostenendo che il terreno non fosse edificabile perché destinato solo all'installazione di un impianto fotovoltaico amovibile, sicché l'atto non sarebbe stato imponibile a IVA e avrebbe dovuto scontare le imposte proporzionali. Nel corso del giudizio di legittimità una delle società contribuente ha chiesto la sospensione e poi l'estinzione del processo per avere aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. 119/2018, depositando la domanda e la quietanza del versamento dovuto; ha inoltre insistito per la dichiarazione di estinzione.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito della doglianza fiscale perché ha rilevato che la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018. Accertato il versamento di quanto dovuto e la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto, ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre ritenuto che la definizione perfezionata dalla società aderente producesse effetti anche nei confronti dell'altra coobbligata in solido. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ.

    norma processuale richiamata per denunciare in cassazione violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi secondo cui il terreno destinato a impianto fotovoltaico non sarebbe edificabile nei termini rilevanti per l'imposizione indiretta.

  • art. 2, comma 3, d.P.R. 633/1972

    richiamato per sostenere il non assoggettamento a IVA dell'atto di trasferimento, in mancanza dei presupposti di edificabilità del terreno.

  • art. 36, comma 2, d.l. 223/2006

    richiamato per la qualificazione del terreno ai fini fiscali e per l'applicazione dell'imposta proporzionale in luogo dell'IVA.

  • art. 6 d.l. 119/2018 conv. in L. 136/2018

    la Corte ne applica la disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie: sospensione del processo, perfezionamento della definizione con pagamento e estinzione in mancanza di istanza di trattazione; la definizione del litisconsorte solidale giova anche agli altri coobbligati.

Massime di principio

  • Quando la controversia rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge e il contribuente deposita prova del pagamento dovuto, il processo resta sospeso nei termini stabiliti dalla norma e, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine finale, deve essere dichiarato estinto.
  • La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati in solido si estende anche agli altri soggetti responsabili solidalmente per la medesima pretesa tributaria.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, la Corte non decide sul merito del motivo di ricorso e regola le spese ponendole a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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