Cassazione Civile, Ordinanza n. 23937/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per il mancato pagamento di somme dovute a titolo di ICI per gli anni 2010 e 2011, già oggetto di ingiunzione di pagamento e di precedenti avvisi di accertamento impugnati dalla società contribuente. La CTR aveva rigettato l’appello ritenendo legittima la comunicazione anche se l’ingiunzione prodromica era stata contestata, poiché non vi era sospensione dell’efficacia esecutiva, e aveva inoltre escluso che fosse provato un dimezzamento degli importi per effetto di decisioni favorevoli alla contribuente. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 69 d.lgs. 546/1992 e 52, comma 5, lett. c), d.lgs. 446/1997, lamentando che il giudice di appello non avesse considerato: la sentenza di primo grado che aveva annullato l’ingiunzione prodromica; la sentenza della CTR che aveva ridotto del 50% gli atti di accertamento per l’inagibilità dei beni e che, secondo la ricorrente, era ormai coperta da giudicato in tale parte; e, infine, la mancata espunzione dei compensi della riscossione dal credito posto a base dell’ipoteca, ritenuti non dovuti.
La decisione
La Corte dichiara tardivo e quindi inammissibile il controricorso del Comune. Accoglie parzialmente il ricorso della società: respinge la censura relativa alla mancata considerazione della sentenza di annullamento dell’ingiunzione, ritenendo corretta l’omissione per tardività del deposito del documento; accoglie invece la censura relativa al giudicato sulla riduzione del 50% dell’imposta per inagibilità dei beni, affermando che su tale punto si era formato giudicato e che il giudice di appello ha errato nel non considerarlo, oltre a richiamare il principio dell’immediata efficacia delle sentenze tributarie che annullano, anche non definitivamente, l’atto impositivo; dichiara inammissibile la doglianza sui compensi di riscossione perché già definita da altra sentenza e quindi coperta dal divieto di ne bis in idem. La sentenza impugnata è cassata nei limiti dell’accoglimento e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per rideterminare l’importo per cui iscrivere ipoteca, adeguando anche gli accessori, e per regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti/documenti rilevanti.
richiamato per sostenere l’efficacia del giudicato formatosi su una precedente decisione tributaria.
art. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’efficacia delle sentenze tributarie e del giudicato nel processo tributario.
art. 52, comma 5, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato per contestare l’inclusione dei compensi della riscossione nel credito posto a base dell’iscrizione ipotecaria.
la Corte ne afferma l’applicazione al termine di costituzione del controricorrente e dichiara tardivo il controricorso depositato oltre il termine.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma che impone il deposito documentale entro venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione; la sentenza prodotta oltre tale termine non può essere considerata.
richiamato per affermare che il giudicato sopravvenuto deve essere documentato con la certificazione non altrimenti surrogabile.
art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato come base della riduzione del 50% dell’imposta per inagibilità dei beni, sul cui riconoscimento si è formato giudicato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i documenti su cui si fonda una censura devono essere tempestivamente prodotti nel rispetto del termine perentorio di cui all’art. 32 d.lgs. 546/1992; se la produzione è tardiva, il giudice di appello può legittimamente non considerarli.
- La sopravvenuta formazione del giudicato su una questione di merito rilevante deve essere provata con idonea certificazione; in mancanza, il giudice di legittimità non può tenerne conto come fatto processuale acquisito.
- La sentenza tributaria che annulla, anche solo in parte e non definitivamente, l’atto impositivo produce effetti immediatamente conformativi: l’ente impositore non può ignorarla ai fini della riscossione provvisoria o cautelare, e gli atti successivi devono essere adeguati alla statuizione giudiziale.
- Se su un capo della decisione si è formato giudicato perché non impugnato dalla controparte, il giudice successivo deve prenderlo in considerazione e non può trattare quel capo come ancora sub iudice.
- È inammissibile la riproposizione in cassazione di una questione già definita con precedente giudicato, restando però fermo il diritto del contribuente a pretendere che la pretesa cautelare o esecutiva sia commisurata al credito effettivamente accertato.
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