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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15193/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato imposta di registro in misura proporzionale, oltre sanzioni, riqualificando come cessione d’azienda una pluralità di operazioni poste in essere in un arco temporale ravvicinato: costituzione di una nuova società presso la sede della conceria, subentro nelle autorizzazioni ambientali, assunzione di dipendenti già impiegati nella conceria, subentro di fatto nella disponibilità dell’immobile strumentale e cessione delle immobilizzazioni aziendali, anche mediante interposizione di altra società. La società sosteneva che tali operazioni erano funzionali alla cessazione dell’impresa e alla liquidazione per soddisfare i creditori, non a una cessione d’azienda; deduceva inoltre decadenza del potere impositivo, illegittimità dell’avviso per omessa notifica dell’atto presupposto, erronea valorizzazione dell’azienda e non applicabilità della riqualificazione unitaria. In cassazione articolava cinque motivi: (1) violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR attribuito efficacia di giudicato esterno a una sentenza resa in altra causa tra l’Agenzia e la società acquirente, su diverso tributo; (2) omesso esame di fatti decisivi circa l’assenza di una cessione d’azienda; (3) violazione dell’art. 54 d.P.R. 131/1986 e dell’art. 37 d.P.R. 600/1973 per mancato rispetto delle formalità anti-elusive; (4) violazione dell’art. 51 d.P.R. 131/1986 e omesso esame di fatti decisivi sulla valutazione dell’azienda e sull’avviamento negativo; (5) ulteriore omesso esame di fatti decisivi circa la finalità liquidatoria delle operazioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto fondato, in particolare, il rilievo per cui non poteva operare il giudicato esterno richiamato dalla CTR, perché la sentenza invocata era stata resa tra l’Agenzia e un diverso soggetto e, inoltre, riguardava un tributo differente (IVA). Ha poi chiarito che, alla luce della disciplina dell’art. 20 d.P.R. 131/1986 come interpretata dalla Corte costituzionale e dalla successiva giurisprudenza, l’imposta di registro va applicata sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto presentato a registrazione, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati. Per tale ragione, la riqualificazione unitaria operata dall’Ufficio e recepita dalla CTR non poteva reggere nei termini in cui era stata motivata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato produce effetti solo tra le parti del processo e non può essere esteso a un diverso soggetto che non abbia partecipato al giudizio definito con sentenza passata in giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame di fatti decisivi dedotti dalla parte.

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    Nella formulazione applicabile, come interpretata alla luce della Corte costituzionale, l’imposta si applica sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da elementi extratestuali e dagli atti collegati.

  • art. 54 d.P.R. n. 131 del 1986

    È stato richiamato dalla CTR per ritenere legittima la pretesa fiscale, ma la Corte ha escluso che ciò potesse legittimare la riqualificazione operata secondo i criteri censurati.

  • art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973

    È stato richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa natura antielusiva della contestazione fiscale.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato per sostenere che, ove l’Amministrazione voglia contrastare un comportamento elusivo, devono essere rispettate le relative garanzie procedimentali; la Corte rileva però che nel caso concreto non si verteva validamente in un’ipotesi di abuso del diritto ex art. 10-bis.

  • art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986

    È la norma richiamata per la valorizzazione dell’azienda e dell’avviamento ai fini dell’imposta di registro, ma la censura del ricorrente è stata ritenuta assorbita dall’accoglimento della doglianza principale.

  • art. 10-bis L. n. 212 del 2000

    La Corte osserva che la fattispecie non poteva essere qualificata come abuso del diritto e che, comunque, non risultava applicato il relativo procedimento con le garanzie previste dalla norma.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel percorso argomentativo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 d.P.R. 131/1986.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel percorso argomentativo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 d.P.R. 131/1986.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno può operare solo tra le stesse parti e, comunque, non è automaticamente estensibile a controversie relative a tributi diversi, anche se fondate sui medesimi fatti storici.
  • Ai fini dell’imposta di registro, l’art. 20 d.P.R. 131/1986, nella formulazione applicabile, impone di guardare agli elementi desumibili dall’atto presentato a registrazione, senza valorizzare elementi extratestuali o atti collegati.
  • La riqualificazione unitaria di una sequenza negoziale come cessione d’azienda non può fondarsi, per l’applicazione dell’imposta di registro, su una ricostruzione dell’operazione economica complessiva estranea al contenuto del singolo atto, salvo i limiti espressamente previsti dalla legge.
  • Una pretesa fiscale che voglia essere giustificata in chiave antielusiva richiede il rispetto del relativo paradigma normativo e delle garanzie procedimentali previste dall’ordinamento; non è consentito trasformare surrettiziamente una regola interpretativa in una clausola generale antielusiva.
  • Quando la questione è definita sulla base di un errore di diritto nella qualificazione giuridica dell’operazione tassata, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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