Cassazione Civile, Ordinanza n. 36202/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (trasgressore)
La controversia
La controversia nasce da otto verbali di accertamento relativi alla mancata esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo per un periodo di ventiquattro giorni. Il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione proposta dal destinatario dei verbali; il tribunale, in riforma parziale, aveva invece ritenuto che la violazione fosse unica, non plurima, annullando i verbali successivi al primo e applicando una sola sanzione. Il Ministero ha impugnato la sentenza con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 del Reg. CE 3821/1985, sostenendo che ogni giorno di mancata esibizione integrasse una autonoma violazione, in ragione dell’obbligo di formazione e conservazione di distinti fogli giornalieri e della funzione di presidio della sicurezza stradale. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto o comunque la conferma della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il giudizio di merito si era svolto nei confronti della Prefettura e non del Ministero dell'interno, e che, in materia di opposizione al verbale di accertamento per violazioni del codice della strada, la legittimazione a resistere e a impugnare spetta, secondo la disciplina applicabile, all'organo indicato dalla legge come destinatario della legittimazione processuale, non al Ministero. Richiamando l'evoluzione normativa dall'art. 204-bis cod. strada all'art. 7, comma 5, d.lgs. 150/2011, la Corte ha affermato che la legittimazione processuale generale nelle opposizioni ai verbali appartiene al Prefetto per le violazioni accertate dagli agenti dello Stato, con esclusione del Ministero dell'interno. Ne è derivata l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero avverso una sentenza resa nei confronti della Prefettura. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese; la Corte ha escluso l'ulteriore contributo unificato perché il ricorso era proposto da un'amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
artt. 14 e 15 del Reg. CE 3821/1985
Invocati dal ricorrente per sostenere l'autonomia di ciascuna violazione giornaliera; la Corte non entra nel merito di tale censura, perché assorbita dal rilievo processuale di inammissibilità del ricorso.
Norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 4 L. 260/1958
Richiamato per affermare che l'errata individuazione dell'organo legittimato può costituire mera irregolarità sanabile in alcune ipotesi, ma non quando la legge attribuisce una specifica legittimazione a un organo determinato.
Richiamato in tema di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, per ribadire che legittimato passivo è l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, anche in grado di legittimità.
Richiamato nel percorso argomentativo sull'evoluzione normativa della legittimazione processuale nelle opposizioni alle sanzioni del codice della strada.
art. 7, comma 5, d.lgs. 150/2011
È la norma decisiva: attribuisce la legittimazione processuale nelle opposizioni ai verbali di accertamento all'organo prefettizio secondo i casi previsti, escludendo il Ministero dell'interno quale soggetto legittimato a proporre ricorso in cassazione quando il giudizio di merito sia stato instaurato nei confronti della Prefettura.
Richiamato nella descrizione del criterio legale di attribuzione della legittimazione passiva per le violazioni accertate da organi statali e da altri enti.
art. 11, primo comma, R.D. 1611/1933
Richiamato come regola generale sulla rappresentanza in giudizio dello Stato, derogata dalla disciplina speciale delle opposizioni sanzionatorie.
Richiamato per escludere, nel caso di ricorso proposto da amministrazione dello Stato, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato in combinato disposto con la L. 228/2012 per l'ulteriore contributo unificato, non dovuto nel caso concreto.
Massime di principio
- Nelle opposizioni avverso verbali di accertamento per violazioni del codice della strada, la legittimazione processuale segue la disciplina speciale vigente al momento del giudizio e può essere attribuita in via generale al Prefetto, con esclusione del Ministero dell'interno, quando il giudizio di merito sia stato instaurato nei confronti dell'organo periferico competente.
- Il ricorso per cassazione proposto da un soggetto diverso da quello al quale la legge attribuisce la legittimazione processuale nel giudizio di merito è inammissibile, anche se si tratta dell'amministrazione centrale che, in astratto, può rappresentare lo Stato.
- La disciplina speciale delle opposizioni sanzionatorie prevale sulla regola generale di rappresentanza dello Stato e non consente di stabilizzare in sede di impugnazione la partecipazione processuale di un soggetto diverso dal reale legittimato, quando la legge individui espressamente l'autorità competente.
- Quando l'impugnazione è proposta da un'amministrazione dello Stato, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni in caso di rigetto o inammissibilità.
- Nei casi di inammissibilità per difetto di legittimazione processuale, la Corte non affronta il merito della censura sostanziale relativa all'autonomia o unicità delle violazioni amministrative contestate.
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