Cassazione Civile, Ordinanza n. 10328/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel corso di un procedimento di riesame della pericolosità sociale davanti all'Ufficio di Sorveglianza di Bari, l'interessato incaricava un difensore e presentava domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La prima istanza era stata dichiarata inammissibile per mancanza dell'indicazione delle prescrizioni reddituali richieste dall'art. 79, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 115/2002. L'interessato presentava quindi una seconda istanza, questa volta completa delle indicazioni reddituali, ma anche questa veniva dichiarata inammissibile perché ritenuta proposta in relazione a un procedimento già definito nel 2017. Contro il decreto di inammissibilità proponeva opposizione dinanzi al Presidente del Tribunale civile e penale di Bari, che si dichiarava incompetente ritenendo che il magistrato di sorveglianza appartenga a un ufficio autonomo e distinto dal Tribunale ordinario e non soggetto al suo sindacato. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione di norme sulla competenza, sostenendo che il giudice competente sull'opposizione fosse il Presidente del Tribunale ordinario di Bari, quale capo dell'ufficio cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento; 2) nullità per motivazione apparente o contraddittoria della pronuncia di incompetenza; 3) violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato, sostenendo che l'unico requisito sostanziale fosse il limite reddituale e che la prima dichiarazione di inammissibilità, essendo fondata su una mera lacuna formale, non precludesse la riproposizione di una nuova istanza integrata, senza effetto di giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la questione non atteneva a una mera ripartizione interna degli affari tra magistrati dello stesso ufficio, ma alla competenza tra uffici giudiziari diversi; ha affermato che, in materia di opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa dal magistrato di sorveglianza, il giudice competente è il Presidente del Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente, cioè il capo dell'ufficio a cui appartiene il magistrato che ha deciso. Ha altresì osservato che, poiché il provvedimento impugnato aveva dichiarato la propria incompetenza senza indicare il giudice competente, il rimedio corretto sarebbe stato il regolamento necessario di competenza. Dichiarato inammissibile il primo motivo, la Corte ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva della parte intimata e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso riguardava il patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, lett. d), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
mancata indicazione delle prescrizioni
La carenza delle indicazioni reddituali richieste può giustificare una prima declaratoria di inammissibilità dell'istanza di patrocinio.
art. 15, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato
La competenza sull'opposizione si radica nel capo dell'ufficio cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, non nel capo del diverso tribunale ordinario se il provvedimento proviene da ufficio di sorveglianza.
artt. 42 e 47, comma 2, c.p.c.
regolamento necessario di competenza
In caso di pronuncia di incompetenza, il mezzo corretto è il regolamento necessario di competenza davanti alla Corte di cassazione.
art. 170, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011
La norma valorizza la prossimità organizzativa tra il primo decidente e il giudice dell'opposizione, individuando quest'ultimo nel capo dell'ufficio di appartenenza del magistrato che ha emesso il provvedimento.
art. 76, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
unica condizione prevista dalla legge
Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il ricorrente richiama il solo requisito reddituale, ma la Corte non esamina nel merito la censura per l'assorbimento conseguente all'inammissibilità del primo motivo.
art. 70-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
coordinare l’attività degli uffici di sorveglianza operanti nel distretto
Conferma l'autonomia organizzativa degli uffici di sorveglianza e dei relativi capi rispetto al tribunale ordinario.
art. 70-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
le denominazioni "sezione di sorveglianza" e "giudice di sorveglianza" ... sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tribunale di sorveglianza" e "magistrato di sorveglianza"
La riforma ha reso autonoma e distinta l'articolazione della sorveglianza, confermando che non si tratta di una semplice sezione interna del tribunale ordinario.
art. 68, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354
Individua il tribunale di sorveglianza territorialmente competente come ufficio di riferimento per le funzioni di sorveglianza.
La parte resistente ha depositato atto di costituzione senza svolgere attività difensiva utile alla liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso era proposto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza, il giudice competente è il Presidente del Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente, quale capo dell'ufficio di appartenenza del magistrato che ha deciso.
- La violazione delle regole interne di assegnazione degli affari tra magistrati dello stesso ufficio non integra una questione di competenza; diversa è l'ipotesi in cui siano coinvolti uffici giudiziari distinti, nel qual caso la questione è di competenza in senso proprio.
- Se il giudice adito dichiara la propria incompetenza senza individuare il giudice competente, la parte deve reagire con il regolamento necessario di competenza ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c.
- L'inammissibilità di una prima istanza di patrocinio a spese dello Stato per difetto di requisiti formali non implica necessariamente un giudicato sostanziale sul diritto, ma tale questione resta estranea se il ricorso è assorbito da una preliminare questione di rito.
- Nel giudizio di legittimità proposto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non opera il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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