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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22823/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il primo, ha cassato la sentenza impugnata e ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. Le parti sono state rimesse dinanzi a tale giudice anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, da parte di un ente comunale, di un tratto di fognatura nel sottosuolo di un terreno privato. La proprietaria del fondo aveva agito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo la rimozione della conduttura e il ripristino del bene. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva respinto il gravame dell'ente, escludendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e qualificando la vicenda come occupazione usurpativa, sul presupposto che mancasse una previa dichiarazione di pubblica utilità. L'ente comunale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha lamentato la violazione dell'art. 5 l. n. 2248/1865, All. E, sostenendo l'illegittima disapplicazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2000; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 80/1998, come modificato dalla l. n. 205/2000, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto l'opera era stata prevista in un piano particolareggiato, quindi in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che l'approvazione del piano particolareggiato equivale ex lege a dichiarazione di pubblica utilità e che, pertanto, la vicenda non integra occupazione usurpativa ma una fattispecie riconducibile all'esercizio del potere amministrativo, con giurisdizione del giudice amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    È la base del ricorso introduttivo proposto davanti al tribunale per ottenere la rimozione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi.

  • art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E

    È richiamato dal ricorrente per censurare la disapplicazione del provvedimento di acquisizione sanante; il motivo però resta assorbito.

  • art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80

    Nel testo risultante dalla l. n. 205/2000, è la norma sulla giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia; la Corte la applica nel senso che, in presenza di dichiarazione di pubblica utilità, la controversia appartiene al giudice amministrativo.

  • l. 21 luglio 2000, n. 205

    Ha ampliato la giurisdizione esclusiva amministrativa nelle controversie connesse all'esercizio del potere in materia urbanistico-edilizia.

  • art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Il provvedimento di acquisizione sanante adottato dopo il primo grado non incide sulla giurisdizione già determinata dalla natura della fattispecie.

  • art. 16, comma 9, l. 17 agosto 1942, n. 1150

    L'approvazione dei piani particolareggiati equivale ex lege a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

  • artt. 20-23 l.r. Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47

    Sono richiamati per qualificare il piano integrato operativo approvato come strumento urbanistico che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

  • art. 386 c.p.c.

    La giurisdizione si determina in base alla domanda, ma il riparto tra giudice ordinario e amministrativo va effettuato sul petitum sostanziale.

  • art. 7 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    È richiamato come fonte attuale della giurisdizione esclusiva amministrativa nelle controversie riconducibili all'esercizio del potere in materia urbanistico-edilizia.

  • art. 105 c.p.a.

    È menzionato solo incidentalmente per precisare che la disciplina processuale del rinvio al primo giudice vale per i giudizi civili e non per quelli amministrativi.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola qualificazione formale della domanda come petitoria o risarcitoria.
  • Nelle controversie relative all'apprensione e trasformazione di un bene privato per opere pubbliche, la presenza di una dichiarazione di pubblica utilità legalmente configurata radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se l'atto sia viziato, sia divenuto inefficace o sia seguito da un provvedimento di acquisizione sanante.
  • L'occupazione usurpativa, intesa come ingerenza nella proprietà altrui del tutto avulsa dall'esercizio del potere e priva di previa dichiarazione di pubblica utilità, resta devoluta al giudice ordinario; se invece l'opera è stata realizzata nell'ambito di un procedimento urbanistico con dichiarazione di pubblica utilità, la controversia appartiene al giudice amministrativo.
  • L'approvazione di un piano particolareggiato equivale ex lege a dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, sicché non è necessario un separato atto dichiarativo per radicare il collegamento con l'esercizio del potere pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProprietà
RamiProcesso civileEsecuzioniDiritti realiResponsabilità civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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