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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31980/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stato imposto alla beneficiaria la restituzione di somme percepite negli anni 2002-2004 a titolo di aiuti comunitari agricoli, ritenute indebitamente ottenute mediante l'indicazione di terreni come seminativi, mentre sarebbero stati in realtà destinati a pascolo. L'interessata propose opposizione ex art. 22 l. n. 689/1981, respinta in primo grado e poi in appello. Con il ricorso per cassazione dedusse tre gruppi di censure: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che il Ministero non avesse interesse ad agire al recupero perché, a suo dire, il recupero di aiuti comunitari avrebbe richiesto una preventiva decisione della Commissione europea, trattandosi di disciplina degli aiuti di Stato; 2) violazione di norme sulla prova e sul procedimento oppositorio, lamentando che la fondatezza della violazione non fosse stata provata, anche perché i documenti richiamati nell'ordinanza non sarebbero stati prodotti e non vi sarebbe stata dimostrazione della natura dei terreni; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 23 l. n. 689/1981 e 6 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che la prova dell'illecito gravasse sull'Amministrazione e che il giudice avesse erroneamente valorizzato il materiale probatorio, senza considerare la precedente sentenza penale di assoluzione relativa a fatti ritenuti connessi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo erronea l'impostazione fondata sulla disciplina degli aiuti di Stato e richiamando invece la disciplina del finanziamento della politica agricola comune, che attribuisce allo Stato membro e all'organismo pagatore il potere-dovere di recuperare le somme indebitamente erogate senza necessità di previa decisione della Commissione. Ha poi dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati il secondo e il terzo motivo: inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme e, comunque, perché miravano a un riesame del merito; infondate le dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sulla ripartizione dell'onere probatorio, poiché la doglianza si risolveva nella contestazione della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire del Ministero è stato ritenuto sussistente, poiché la normativa sul recupero degli aiuti comunitari agricoli attribuisce allo Stato membro e all'organismo pagatore il potere-dovere di recupero delle somme indebitamente percepite.

  • art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689

    individua il rito di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

  • art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898

    descrive la condotta di indebita percezione di aiuti comunitari mediante dati o notizie falsi e prevede la sanzione amministrativa nei casi indicati.

  • art. 3 l. 23 dicembre 1986, n. 898

    "Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito..."

    prevede, oltre alla sanzione amministrativa, l'obbligo di restituzione dell'indebito e attribuisce all'amministrazione competente il potere di determinare le somme dovute ed emettere ingiunzione di pagamento.

  • art. 2033 c.c.

    indicato come strumento ordinario di recupero delle somme indebitamente percepite quando si proceda separatamente alla sola ripetizione dell'indebito.

  • art. 2 r.d. 14 aprile 1910, n. 639

    richiamato quale strumento di ingiunzione per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato utilizzabile dalla pubblica amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689

    norma del procedimento oppositorio richiamata dalla ricorrente in tema di prova dell'illecito.

  • art. 6 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    richiamato dalla ricorrente nel quadro del rito di opposizione ai provvedimenti sanzionatori e di recupero.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che la sua violazione è deducibile solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non è configurabile quando si contesti la valutazione delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o affermi di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la prova è legale; non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato come base dei motivi di ricorso, ma la Corte ha qualificato le doglianze come in parte inammissibili e in parte dirette a un riesame del fatto.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    richiamato in relazione alla doppia conforme e alla preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 54, commi 2 e 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    richiamato per l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e della disciplina sulla doppia conforme.

  • Regolamento CE n. 659/1999

    invocato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente perché riferito al recupero degli aiuti di Stato.

  • Regolamento CE n. 1589/2015

    ritenuto non applicabile e comunque relativo a una disciplina diversa, quella degli aiuti di Stato.

  • Regolamento (CE) n. 1290/2005

    richiamato come base normativa del finanziamento della politica agricola comune ratione temporis applicabile.

  • Regolamento (UE) n. 1306/2013

    richiamato per la disciplina del finanziamento, gestione, monitoraggio e recupero degli importi della politica agricola comune, con previsione del recupero delle somme non dovute.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    richiamati come norme sugli aiuti di Stato, ritenute però non pertinenti alla fattispecie concreta, che riguardava fondi UE per la politica agricola comune.

Massime di principio

  • Nel recupero di somme erogate nell'ambito della politica agricola comune, lo Stato membro e l'organismo pagatore hanno un potere-dovere di recupero delle somme indebitamente percepite senza che sia necessaria, come presupposto generale, una preventiva decisione della Commissione europea; la disciplina degli aiuti di Stato non si applica automaticamente a tali fattispecie.
  • L'ordinanza-ingiunzione può cumulare o separare, secondo il regime normativo applicabile, la pretesa sanzionatoria e la pretesa restitutoria; quando le pretese sono autonome, la sanzione amministrativa e la ripetizione dell'indebito seguono regole e legittimazioni distinte.
  • In sede di legittimità, le doglianze che, sotto l'etichetta della violazione di legge, mirano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio o a un diverso apprezzamento dei fatti sono inammissibili.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi rigorosi: per l'art. 115, quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; per l'art. 116, quando attribuisca a un mezzo di prova un valore normativamente diverso o pretenda di applicare il prudente apprezzamento a una prova legale.
  • Nel regime della 'doppia conforme', il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello siano tra loro diverse.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoContenzioso tributario
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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