Cassazione Civile, Ordinanza n. 31980/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stato imposto alla beneficiaria la restituzione di somme percepite negli anni 2002-2004 a titolo di aiuti comunitari agricoli, ritenute indebitamente ottenute mediante l'indicazione di terreni come seminativi, mentre sarebbero stati in realtà destinati a pascolo. L'interessata propose opposizione ex art. 22 l. n. 689/1981, respinta in primo grado e poi in appello. Con il ricorso per cassazione dedusse tre gruppi di censure: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che il Ministero non avesse interesse ad agire al recupero perché, a suo dire, il recupero di aiuti comunitari avrebbe richiesto una preventiva decisione della Commissione europea, trattandosi di disciplina degli aiuti di Stato; 2) violazione di norme sulla prova e sul procedimento oppositorio, lamentando che la fondatezza della violazione non fosse stata provata, anche perché i documenti richiamati nell'ordinanza non sarebbero stati prodotti e non vi sarebbe stata dimostrazione della natura dei terreni; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 23 l. n. 689/1981 e 6 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che la prova dell'illecito gravasse sull'Amministrazione e che il giudice avesse erroneamente valorizzato il materiale probatorio, senza considerare la precedente sentenza penale di assoluzione relativa a fatti ritenuti connessi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo erronea l'impostazione fondata sulla disciplina degli aiuti di Stato e richiamando invece la disciplina del finanziamento della politica agricola comune, che attribuisce allo Stato membro e all'organismo pagatore il potere-dovere di recuperare le somme indebitamente erogate senza necessità di previa decisione della Commissione. Ha poi dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati il secondo e il terzo motivo: inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme e, comunque, perché miravano a un riesame del merito; infondate le dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sulla ripartizione dell'onere probatorio, poiché la doglianza si risolveva nella contestazione della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
l'interesse ad agire del Ministero è stato ritenuto sussistente, poiché la normativa sul recupero degli aiuti comunitari agricoli attribuisce allo Stato membro e all'organismo pagatore il potere-dovere di recupero delle somme indebitamente percepite.
art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689
individua il rito di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898
descrive la condotta di indebita percezione di aiuti comunitari mediante dati o notizie falsi e prevede la sanzione amministrativa nei casi indicati.
art. 3 l. 23 dicembre 1986, n. 898
"Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito..."
prevede, oltre alla sanzione amministrativa, l'obbligo di restituzione dell'indebito e attribuisce all'amministrazione competente il potere di determinare le somme dovute ed emettere ingiunzione di pagamento.
indicato come strumento ordinario di recupero delle somme indebitamente percepite quando si proceda separatamente alla sola ripetizione dell'indebito.
art. 2 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
richiamato quale strumento di ingiunzione per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato utilizzabile dalla pubblica amministrazione.
invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito.
art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689
norma del procedimento oppositorio richiamata dalla ricorrente in tema di prova dell'illecito.
art. 6 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
richiamato dalla ricorrente nel quadro del rito di opposizione ai provvedimenti sanzionatori e di recupero.
la Corte ha ribadito che la sua violazione è deducibile solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non è configurabile quando si contesti la valutazione delle prove acquisite.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o affermi di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la prova è legale; non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato come base dei motivi di ricorso, ma la Corte ha qualificato le doglianze come in parte inammissibili e in parte dirette a un riesame del fatto.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
richiamato in relazione alla doppia conforme e alla preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 54, commi 2 e 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
richiamato per l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e della disciplina sulla doppia conforme.
Regolamento CE n. 659/1999
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente perché riferito al recupero degli aiuti di Stato.
Regolamento CE n. 1589/2015
ritenuto non applicabile e comunque relativo a una disciplina diversa, quella degli aiuti di Stato.
Regolamento (CE) n. 1290/2005
richiamato come base normativa del finanziamento della politica agricola comune ratione temporis applicabile.
Regolamento (UE) n. 1306/2013
richiamato per la disciplina del finanziamento, gestione, monitoraggio e recupero degli importi della politica agricola comune, con previsione del recupero delle somme non dovute.
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati come norme sugli aiuti di Stato, ritenute però non pertinenti alla fattispecie concreta, che riguardava fondi UE per la politica agricola comune.
Massime di principio
- Nel recupero di somme erogate nell'ambito della politica agricola comune, lo Stato membro e l'organismo pagatore hanno un potere-dovere di recupero delle somme indebitamente percepite senza che sia necessaria, come presupposto generale, una preventiva decisione della Commissione europea; la disciplina degli aiuti di Stato non si applica automaticamente a tali fattispecie.
- L'ordinanza-ingiunzione può cumulare o separare, secondo il regime normativo applicabile, la pretesa sanzionatoria e la pretesa restitutoria; quando le pretese sono autonome, la sanzione amministrativa e la ripetizione dell'indebito seguono regole e legittimazioni distinte.
- In sede di legittimità, le doglianze che, sotto l'etichetta della violazione di legge, mirano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio o a un diverso apprezzamento dei fatti sono inammissibili.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi rigorosi: per l'art. 115, quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; per l'art. 116, quando attribuisca a un mezzo di prova un valore normativamente diverso o pretenda di applicare il prudente apprezzamento a una prova legale.
- Nel regime della 'doppia conforme', il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello siano tra loro diverse.
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