Cassazione Civile, Ordinanza n. 30115/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2011 nei confronti del titolare di un'impresa di onoranze funebri, rideterminando il reddito d'impresa e recuperando maggiore IVA sulla base di controlli incrociati che avrebbero evidenziato sottofatturazione e irregolarità nella fatturazione. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, mentre la CTR, in appello, aveva respinto sia l'impugnazione principale dell'Ufficio sia quella incidentale del contribuente, ritenendo non decisiva la campionatura utilizzata dall'Ufficio e confermando l'annullamento del recupero IVA relativo ai servizi di cremazione, ritenuti svolti da un soggetto terzo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché il campione del 10% dei clienti non fosse rappresentativo; con il secondo ha dedotto un analogo vizio per la parte relativa alla cremazione, lamentando che la CTR non avesse indicato gli elementi documentali posti a base dell'accertamento in fatto circa l'intervento di un terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che la motivazione della sentenza impugnata, pur molto sintetica e lacunosa, non era inesistente né apparente e non scendeva sotto il minimo costituzionale. La CTR aveva comunque indicato le ragioni della decisione: la limitatezza del campione utilizzato dall'Ufficio, la circostanza che alcuni soggetti interpellati avevano dichiarato di aver pagato in misura conforme alla fattura e l'accertamento in fatto secondo cui il servizio di cremazione era stato svolto da un soggetto terzo. In assenza di vizi motivazionali radicali, la sentenza di merito è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
richiamato come base dell'accertamento induttivo del reddito d'impresa
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
richiamato con riferimento agli obblighi di fatturazione e indicazione analitica dei dati
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
invocato dall'Ufficio nel dedurre il vizio motivazionale della sentenza tributaria
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
invocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
richiamato quale norma sulla motivazione della decisione
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
interpretato secondo il principio del "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- Non è deducibile come vizio di legittimità il mero difetto di sufficienza o di approfondimento della motivazione, se la sentenza di merito espone comunque le ragioni del decisum in modo intellegibile.
- In tema di motivazione della sentenza tributaria, una motivazione molto sintetica o lacunosa non è nulla se consente di comprendere la ratio della decisione e non si riduce a una mera formula di stile priva di reale contenuto giustificativo.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un accertamento in fatto e su una valutazione della rappresentatività del campione probatorio, la censura in cassazione non può risolversi nella mera richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio, se non nei limiti del vizio motivazionale radicale.
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