Cassazione Civile, Ordinanza n. 08815/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato a una dipendente addetta alla sede di L'Aquila nell'ambito di una procedura di riduzione del personale. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione e condannando la società al risarcimento ex art. 18 l. 300/1970; la Corte d'appello aveva respinto il reclamo della società, rilevando che la procedura aveva limitato in modo immotivato la platea dei lavoratori alla sola sede aquilana, sulla base di una comunicazione di avvio standardizzata e focalizzata solo sulla dislocazione geografica del personale, nonostante emerse professionalità fungibili nelle altre sedi. In cassazione la società ha dedotto: nullità della decisione per avere confermato una condanna generica al risarcimento non richiesta; carenza di interesse ad agire e indeterminatezza del ricorso originario, che era stato proposto cumulativamente per 56 lavoratori; omessa pronuncia sull'istruttoria delle singole posizioni dopo la separazione delle cause; violazione dei criteri di scelta e della disciplina del licenziamento collettivo, sostenendo che la comparazione non fosse esigibile oltre la singola sede per ragioni geografiche e organizzative; in subordine, errata applicazione della tutela reintegratoria, trattandosi a suo dire di un vizio meramente formale della comunicazione e non di una violazione sostanziale dei criteri di scelta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi motivi perché fondati su questioni nuove, comunque perché il ricorso introduttivo dei lavoratori conteneva una domanda di condanna generica al risarcimento ex art. 18 l. 300/1970; ha escluso la carenza di interesse ad agire e la nullità per motivazione apparente, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente spiegato la sufficienza degli atti introduttivi e delle griglie comparative; ha respinto il motivo sull'omessa istruttoria rilevando che la motivazione di merito aveva implicitamente superato la censura, valorizzando la fungibilità professionale tra sedi; ha confermato il principio secondo cui, nel licenziamento collettivo, la delimitazione territoriale della platea dei licenziandi è consentita solo se giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive coerentemente indicate nella comunicazione ex art. 4 l. 223/1991 e provate dal datore, mentre la mera distanza geografica o l'aggravio di costi da trasferimento non escludono la comparazione; ha infine ritenuto corretta l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, perché la violazione non era meramente procedurale ma sostanziale, avendo riguardato l'erronea delimitazione della platea dei licenziabili e dunque dei criteri di scelta. La società è stata anche condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamati dalla ricorrente per denunciare ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla condanna generica
richiamato dalla ricorrente per contestare la possibilità di una condanna generica non espressamente domandata; la Corte ha però ritenuto che la domanda dei lavoratori fosse in effetti generica
richiamati per sostenere la carenza di interesse ad agire e la genericità dell'atto introduttivo; la Corte ha escluso tali vizi
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha affermato che la motivazione era tutt'altro che mancante o incomprensibile
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4
norma processuale di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione
art. 4, comma 3, legge n. 223 del 1991
la comunicazione di avvio della procedura deve indicare in modo specifico le ragioni tecnico-produttive e l'eventuale delimitazione territoriale della platea dei licenziandi
art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991
la sua inosservanza, se ridotta a incompletezza formale della comunicazione, integra violazione procedurale; nella specie la Corte ha però ravvisato un vizio sostanziale dei criteri di scelta
art. 5, comma 1, legge n. 223 del 1991
impone, di regola, la comparazione nel complesso aziendale; la delimitazione a una sede o reparto è possibile solo per oggettive esigenze tecnico-produttive specificamente allegate e provate
art. 5, comma 3, legge n. 223 del 1991
distinzione tra violazioni procedurali e violazioni dei criteri di scelta, con diversa tutela applicabile
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere una lettura restrittiva della comparazione e della selezione dei lavoratori
art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970
applicato dai giudici di merito e confermato dalla Cassazione per la violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 46, legge n. 92 del 2012
ha modificato il regime sanzionatorio dell'art. 5 l. 223/1991, distinguendo tra violazioni procedurali e violazioni dei criteri di scelta
art. 1, comma 48, legge n. 92 del 2012
richiamato nel ricostruire il rito applicato alle impugnazioni in materia di licenziamento
utilizzato per la liquidazione delle spese secondo le nuove tariffe professionali
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo la regola è la comparazione dei lavoratori nell'intero complesso aziendale; la limitazione della platea a una sola unità produttiva o sede è ammissibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive, esplicitate nella comunicazione ex art. 4 l. 223/1991 e provate dal datore di lavoro.
- La mera dislocazione geografica delle sedi, il maggior costo del trasferimento o l'interferenza sull'assetto organizzativo non bastano, da soli, a escludere la comparazione con lavoratori di altre sedi dotati di professionalità fungibile.
- Se la delimitazione della platea dei licenziabili è illegittima e incide sostanzialmente sui criteri di scelta, la violazione non è meramente procedurale ma sostanziale; si applica quindi la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. 300/1970.
- La domanda di risarcimento formulata senza specificazione o quantificazione può essere interpretata come domanda di condanna generica all'an, purché dagli atti emerga chiaramente la volontà di ottenere l'accertamento del diritto e la liquidazione sia rimessa a una fase successiva.
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo la Corte può esaminare direttamente gli atti del processo, ma la censura deve essere specifica, autosufficiente e riferita a questioni effettivamente devolute nei gradi di merito.
- L'atto introduttivo non è nullo per indeterminatezza quando contenga una descrizione sufficiente dei fatti costitutivi del diritto azionato e consenta alla controparte di difendersi; la mera proposizione cumulativa di più domande o più posizioni soggettive non comporta di per sé carenza di interesse ad agire.
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