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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17289/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un medico di continuità assistenziale aveva ottenuto in primo grado la condanna di una azienda sanitaria al pagamento di differenze economiche per le prestazioni ambulatoriali svolte tra giugno 2013 e dicembre 2014, sostenendo che tali attività dovessero essere remunerate secondo la tariffa prevista dall'Accordo Integrativo Regionale Emilia-Romagna del 2006 per l'ambulatorio di medicina generale, più alta rispetto alla tariffa ordinaria della continuità assistenziale. La corte d'appello, in parziale riforma, ha riconosciuto solo una diversa quantificazione, ritenendo che l'attività ambulatoriale fosse distinta da quella ordinaria ma che il compenso dovesse comunque essere integrato. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 67 e 72 dell'ACN MMG 2005-2009 e dell'AIR Emilia-Romagna 2006, sostenendo che le visite ambulatoriali rientrassero nell'attività ordinaria del medico di continuità assistenziale e che l'ambulatorio fosse parte dell'assistenza territoriale normale; con il secondo ha denunciato la violazione dell'AIR, della legge n. 241/1990, del R.D. n. 2440/1923, della legge n. 833/1978 e dell'art. 97 Cost., deducendo che l'ambulatorio di medicina generale previsto dall'accordo regionale fosse un servizio aggiuntivo, formalmente istituito con apposito provvedimento e con specifica copertura di spesa, e che il lavoratore non fosse mai stato formalmente assegnato a tale servizio. In sostanza, il ricorso contestava sia l'interpretazione del contratto collettivo nazionale sia, soprattutto, la ricostruzione e applicazione dell'accordo integrativo regionale e degli atti amministrativi richiamati dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'incompatibilità logica tra le prestazioni territoriali e quelle ambulatoriali se intese come coincidenti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che le doglianze investivano direttamente l'interpretazione dell'Accordo Integrativo Regionale Emilia-Romagna del 2006, ma la violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di ambito territoriale non è deducibile con il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.; tale esegesi è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei criteri legali di interpretazione. La Corte ha inoltre osservato che la ricorrente sollecitava una nuova valutazione di merito della delibera regionale e degli atti aziendali, attività preclusa in cassazione. La parte ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 59 dell'Accordo Integrativo Regionale Emilia-Romagna 2006

    Richiamato come base della domanda del medico per la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali con tariffa diversa da quella ordinaria della continuità assistenziale.

  • art. 62 dell'Accordo Collettivo Nazionale MMG

    È richiamato per affermare che l'attività di continuità assistenziale ha compiti istituzionali residuali e che, se si sovrapponessero alle prestazioni ambulatoriali, vi sarebbe una contraddizione tra i commi secondo e terzo della disposizione.

  • artt. 67 e 72 dell'Accordo Collettivo Nazionale MMG 2005-2009

    Invocati dalla ricorrente per sostenere che le visite ambulatoriali rientrassero nell'attività ordinaria del medico di continuità assistenziale.

  • artt. 48, 14 e 25 legge n. 833/1978

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell'assistenza territoriale e dei rapporti con il servizio sanitario.

  • art. 8 d.lgs. n. 502/1992

    Censurato dalla ricorrente come norma collegata alla disciplina della convenzione e dell'assistenza territoriale.

  • art. 47 dell'Accordo Collettivo Nazionale MMG

    Richiamato nel contesto della doglianza sulla disciplina contrattuale collettiva di riferimento.

  • Accordo Integrativo Regionale Emilia-Romagna 9.10.2006

    La Corte afferma che la sua esegesi è riservata al giudice di merito e che la violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo territoriale non è deducibile in cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.

  • artt. 1 e 2 legge n. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'esigenza di un provvedimento amministrativo espresso per l'istituzione del servizio aggiuntivo.

  • artt. 16, 17, 18 e 19 R.D. n. 2440/1923

    Richiamati dalla ricorrente sul tema della copertura di spesa e della regolarità contabile dell'istituzione del servizio.

  • art. 50 legge n. 833/1978

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell'organizzazione del servizio sanitario.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

  • art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per affermare il regime di impugnazione dei contratti collettivi nel lavoro pubblico e il limite alla deducibilità in cassazione della violazione dei contratti collettivi territoriali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ne delimita l'operatività, precisando che la violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi è deducibile solo per quelli nazionali, non per quelli territoriali.

  • art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per il particolare regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali, che fonda la loro sindacabilità per violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato come unico possibile limite di censura dell'esegesi del contratto territoriale, nei confini del vizio motivazionale ratione temporis applicabile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di ambito territoriale non è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; l'interpretazione di tali accordi è riservata al giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei criteri ermeneutici legali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che si limiti a prospettare una diversa ricostruzione del quadro normativo senza attaccare la reale giustificazione logico-giuridica della decisione.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o la rilettura degli atti amministrativi e delle delibere richiamate dalla decisione impugnata.
  • Quando la controversia riguarda la remunerazione di prestazioni svolte da un medico convenzionato, la distinzione tra attività ordinaria di continuità assistenziale e attività ambulatoriale prevista da un accordo integrativo può incidere sul trattamento economico, ma la relativa qualificazione, se fondata su accordi territoriali, resta principalmente affidata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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