Cassazione Civile, Ordinanza n. 17224/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente per una pluralità di addebiti contestati in due lettere disciplinari, relativi a mancata partecipazione a formazione obbligatoria, irregolarità nella gestione dell’orario e delle assenze, negligenza nell’esecuzione delle mansioni, condotte poco collaborative e asseriti comportamenti irrispettosi verso colleghi. Il tribunale aveva escluso il carattere ritorsivo del recesso, ma aveva ritenuto il licenziamento illegittimo e applicato una tutela indennitaria, mentre la corte d’appello aveva confermato la decisione. Il lavoratore ricorre per cassazione sostenendo, in sintesi, che le condotte contestate erano tutte sanzionabili con misura conservativa secondo il CCNL e che, quindi, avrebbe dovuto applicarsi la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav.; denuncia inoltre vizi di prova e omesso esame di fatti decisivi, insistendo sul carattere ritorsivo del licenziamento e sulla tardività/irregolarità delle contestazioni. La società propone ricorso incidentale deducendo che la sentenza d’appello ha mal valutato la proporzionalità del recesso, perché ha qualificato come di non rilevante gravità fatti che, per la loro reiterazione e per il loro effetto sul vincolo fiduciario, avrebbero giustificato il licenziamento; inoltre censura il mancato ingresso di una prova testimoniale sulla contestazione relativa a presunte offese a una collega. La Cassazione accoglie il ricorso incidentale: ritiene fondato il motivo sulla contraddittorietà della motivazione, perché la corte territoriale ha affermato da un lato che l’inadempimento era idoneo a far sorgere dubbi sulla futura correttezza dell’adempimento e dall’altro che era di non rilevante gravità; ritiene fondato anche il motivo sulla prova testimoniale, osservando che il giudice di merito ha illegittimamente escluso testimonianze de relato senza verificare l’eventuale concorso di altri elementi probatori. Il ricorso principale viene dichiarato assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della società datrice di lavoro e ha dichiarato assorbito il ricorso principale del lavoratore. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata censurata perché la motivazione era intrinsecamente contraddittoria nella valutazione della gravità dell’inadempimento e perché la corte territoriale aveva escluso in modo non conforme ai principi la prova testimoniale relativa a una delle contestazioni disciplinari.
Norme richiamate
art. 18 legge n. 300/1970
comma quarto; comma quinto
Il giudice deve prima verificare se ricorrano giustificato motivo soggettivo o giusta causa; solo se tali presupposti mancano, occorre individuare la tutela applicabile. Nel caso concreto, la Corte richiama il criterio per distinguere la tutela reintegratoria di cui al comma 4 dalla tutela indennitaria generale del comma 5.
art. 30 comma 3 della legge 183/2010
Richiamato nel ricorso principale come parametro di censura, senza una specifica elaborazione decisoria autonoma nel testo.
art. 68 CCNL servizi ambientali Utilitalia del 18 maggio 2022
comma 2 lettere A, B, C, D; comma 3 lettere F e G; ottavo comma; lettere D punti b, c, d ed e
Le condotte contestate sono state ricondotte dalla corte territoriale a ipotesi punite con sanzioni conservative; la Cassazione richiama tali disposizioni solo come sfondo del giudizio di proporzionalità e della qualificazione della gravità degli addebiti.
art. 3 legge n. 604/1966
È il parametro per valutare il giustificato motivo soggettivo: occorre un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.
art. 2119 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale come norma sulla giusta causa di recesso e sul giudizio di gravità dell’inadempimento.
art. 2118 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina del recesso e del preavviso.
art. 2106 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale quale norma sulla proporzionalità della sanzione disciplinare.
art. 1455 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale quale criterio di non scarsa importanza dell’inadempimento.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente principale per denunciare un preteso travisamento/errato governo delle prove.
art. 116 c.p.c.
Invocato dal ricorrente principale per denunciare una pretesa errata valutazione del materiale probatorio.
art. 2733 c.c.
Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla supposta confessione giudiziale contenuta nelle difese avversarie.
art. 1345 c.c.
Richiamato dal ricorrente principale per sostenere il motivo illecito determinante e la ritorsività del licenziamento.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Richiamato dal ricorso incidentale per denunciare un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 257 c.p.c.
Richiamato dal ricorso incidentale in relazione ai poteri ufficiosi del giudice nell’assunzione della prova testimoniale.
art. 421 c.p.c.
Richiamato dal ricorso incidentale per sostenere l’obbligo/potere del giudice del lavoro di disporre mezzi di prova anche d’ufficio.
art. 437 c.p.c.
Richiamato dal ricorso incidentale insieme alle norme sui poteri istruttori e sul rito del lavoro.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
Norma processuale invocata per la nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Norma processuale invocata per omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare, il giudice deve verificare anzitutto se gli addebiti integrino giusta causa o giustificato motivo soggettivo; solo in caso di insussistenza di tali presupposti procede alla scelta della tutela applicabile.
- Ai fini della proporzionalità del licenziamento non è decisiva soltanto la gravità patrimoniale del danno, ma anche il valore sintomatico della condotta rispetto alla futura correttezza dell’adempimento e alla tenuta del vincolo fiduciario.
- È viziata da contraddittorietà la motivazione che, da un lato, affermi che la condotta del lavoratore fa sorgere nel datore di lavoro fondati dubbi sulla futura correttezza degli adempimenti e, dall’altro, la qualifichi come di non rilevante gravità.
- La prova testimoniale de relato non può essere esclusa in modo aprioristico: il giudice deve valutarne la rilevanza nel concorso di eventuali altri elementi oggettivi e concordanti che ne sorreggano l’attendibilità.
- Nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una nuova valutazione del merito, ma richiede la deduzione di un effettivo errore di governo della prova o di utilizzo di prove non dedotte o non valutabili.
- Quando il ricorso incidentale fondato investe un profilo logicamente preliminare della decisione, il ricorso principale può restare assorbito.
- La selezione tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria nel regime dell’art. 18 St. lav. presuppone un corretto accertamento della sussistenza o meno del fatto giustificativo del recesso e della sua graduazione rispetto alla disciplina collettiva.
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