Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17227/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda proposta da un soggetto che assumeva di avere prestato attività come guardia giurata alle dipendenze di una società cooperativa dal 16 dicembre 2001 al 15 giugno 2006, con richiesta di accertamento della natura subordinata del rapporto e di condanna al pagamento di differenze retributive, TFR, indennità sostitutiva del preavviso, ferie non godute e altri emolumenti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che l'attività svolta fosse mera esecuzione del contratto sociale e non rapporto di lavoro subordinato. La Corte d'appello, invece, accoglieva l'impugnazione del lavoratore, accertava l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e condannava la cooperativa al pagamento di somme a vario titolo. La società, ormai in liquidazione coatta amministrativa, ricorreva per cassazione deducendo violazione di norme fallimentari e sostenendo che, essendo il debitore sottoposto a procedura concorsuale, i crediti dovevano essere fatti valere esclusivamente nel passivo, con conseguente improcedibilità o improseguibilità della domanda di cognizione ordinaria; contestava quindi la possibilità per la Corte territoriale di pronunciare nel merito sulle spettanze lavorative.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché la domanda introduttiva non era solo una pretesa di condanna al pagamento di crediti retributivi, ma comprendeva anche un autonomo e specifico accertamento della natura subordinata del rapporto, interesse che nel caso concreto permaneva nonostante la procedura concorsuale. Inoltre, il giudizio era stato introdotto prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa e, secondo la giurisprudenza richiamata, in tale situazione la sopravvenuta procedura non determina improcedibilità del giudizio di impugnazione già pendente, potendo il creditore insinuarsi al passivo con riserva sulla base della sentenza impugnata. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    viene richiamato come paradigma del motivo di ricorso per denunciata violazione di legge

  • artt. 52, 201, 207, 208, 209, 93 e 94, R.D. n. 267/1942

    sono invocate dalla ricorrente per sostenere che i crediti verso l'imprenditore insolvente devono essere fatti valere nel concorso e non in cognizione ordinaria

  • art. 96 l. fall.

    la Corte lo richiama, in continuità con la propria giurisprudenza, per affermare che il giudizio di condanna instaurato prima dell'apertura della procedura non diventa improcedibile se sia già intervenuta una sentenza di merito e il creditore può insinuarsi al passivo con riserva

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    indicato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Quando una domanda di lavoro, proposta contro un ente poi assoggettato a procedura concorsuale, include in modo autonomo l'accertamento della natura del rapporto, tale profilo può restare azionabile fuori dal passivo se è necessario a definire un assetto giuridico non altrimenti tutelabile.
  • Nei giudizi instaurati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento, la sopravvenuta procedura non rende automaticamente improcedibile il processo di impugnazione già pendente, se esiste una sentenza di merito e il credito può essere fatto valere nel passivo con riserva.
  • La distinzione tra domanda di mero accertamento della qualificazione del rapporto e domanda di condanna al pagamento dei crediti è decisiva ai fini della procedibilità fuori dalla procedura concorsuale.
  • Il rispetto della par condicio creditorum non impedisce la prosecuzione del giudizio quando la tutela richiesta consente comunque l'insinuazione al passivo secondo le regole concorsuali e la controversia era già stata introdotta prima dell'apertura della procedura.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.