Cassazione Civile, Ordinanza n. 17227/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda proposta da un soggetto che assumeva di avere prestato attività come guardia giurata alle dipendenze di una società cooperativa dal 16 dicembre 2001 al 15 giugno 2006, con richiesta di accertamento della natura subordinata del rapporto e di condanna al pagamento di differenze retributive, TFR, indennità sostitutiva del preavviso, ferie non godute e altri emolumenti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che l'attività svolta fosse mera esecuzione del contratto sociale e non rapporto di lavoro subordinato. La Corte d'appello, invece, accoglieva l'impugnazione del lavoratore, accertava l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e condannava la cooperativa al pagamento di somme a vario titolo. La società, ormai in liquidazione coatta amministrativa, ricorreva per cassazione deducendo violazione di norme fallimentari e sostenendo che, essendo il debitore sottoposto a procedura concorsuale, i crediti dovevano essere fatti valere esclusivamente nel passivo, con conseguente improcedibilità o improseguibilità della domanda di cognizione ordinaria; contestava quindi la possibilità per la Corte territoriale di pronunciare nel merito sulle spettanze lavorative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché la domanda introduttiva non era solo una pretesa di condanna al pagamento di crediti retributivi, ma comprendeva anche un autonomo e specifico accertamento della natura subordinata del rapporto, interesse che nel caso concreto permaneva nonostante la procedura concorsuale. Inoltre, il giudizio era stato introdotto prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa e, secondo la giurisprudenza richiamata, in tale situazione la sopravvenuta procedura non determina improcedibilità del giudizio di impugnazione già pendente, potendo il creditore insinuarsi al passivo con riserva sulla base della sentenza impugnata. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione e falsa applicazione di norme di diritto
viene richiamato come paradigma del motivo di ricorso per denunciata violazione di legge
artt. 52, 201, 207, 208, 209, 93 e 94, R.D. n. 267/1942
sono invocate dalla ricorrente per sostenere che i crediti verso l'imprenditore insolvente devono essere fatti valere nel concorso e non in cognizione ordinaria
art. 96 l. fall.
la Corte lo richiama, in continuità con la propria giurisprudenza, per affermare che il giudizio di condanna instaurato prima dell'apertura della procedura non diventa improcedibile se sia già intervenuta una sentenza di merito e il creditore può insinuarsi al passivo con riserva
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
indicato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Quando una domanda di lavoro, proposta contro un ente poi assoggettato a procedura concorsuale, include in modo autonomo l'accertamento della natura del rapporto, tale profilo può restare azionabile fuori dal passivo se è necessario a definire un assetto giuridico non altrimenti tutelabile.
- Nei giudizi instaurati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento, la sopravvenuta procedura non rende automaticamente improcedibile il processo di impugnazione già pendente, se esiste una sentenza di merito e il credito può essere fatto valere nel passivo con riserva.
- La distinzione tra domanda di mero accertamento della qualificazione del rapporto e domanda di condanna al pagamento dei crediti è decisiva ai fini della procedibilità fuori dalla procedura concorsuale.
- Il rispetto della par condicio creditorum non impedisce la prosecuzione del giudizio quando la tutela richiesta consente comunque l'insinuazione al passivo secondo le regole concorsuali e la controversia era già stata introdotta prima dell'apertura della procedura.
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