Cassazione Civile, Ordinanza n. 11945/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ex direttore generale di un policlinico universitario aveva agito per ottenere l'accertamento della legittimità del trattamento economico previsto nel contratto individuale di conferimento dell'incarico, sostenendo che il compenso pattuito potesse superare i limiti dei DPCM richiamati dalla normativa di settore in ragione della particolare struttura dell'ente e della mancata specificazione regionale. La Regione e il Policlinico avevano resistito e avevano chiesto in via riconvenzionale la declaratoria di nullità delle clausole sul compenso, con conseguente restituzione delle somme erogate in eccedenza. Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell'attore e accolto la riconvenzionale restitutoria del Policlinico. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo: coperto da giudicato il profilo di giurisdizione; legittima la chiamata del terzo e la sua autonoma legittimazione a proporre riconvenzionale; valida la domanda restitutoria del Policlinico; invalida la clausola contrattuale che prevedeva un compenso superiore ai massimali fissati dai DPCM. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione del principio del ne bis in idem, perché la stessa condotta era stata già oggetto di giudizio contabile e non avrebbe potuto fondare anche la pretesa civile di recupero; 2) violazione degli artt. 107 e 112 c.p.c., sostenendo che la chiamata iussu iudicis del Policlinico sarebbe stata invalida e che il terzo non poteva proporre riconvenzionale; 3) violazione degli artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., assumendo che i DPCM non potessero integrare norme imperative idonee a sostituire la clausola contrattuale invalida. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, affermando l'autonomia tra azione contabile e azione civile di recupero, la necessità del contraddittorio del soggetto direttamente inciso dal contratto e la natura imperativa della disciplina legale-regolamentare che fissa i limiti del compenso.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione del ne bis in idem, richiamando il principio per cui l'azione erariale davanti alla Corte dei conti e l'azione civile dell'amministrazione per il recupero dell'indebito sono autonome, diverse per funzione e presupposti, e possono concorrere purché in fase esecutiva si eviti la duplicazione del ristoro per il medesimo titolo. Ha inoltre ritenuto corretta la partecipazione del Policlinico al giudizio, osservando che il contratto di incarico produceva effetti anche nei suoi confronti e che, in tale contesto, la controversia sulla validità della clausola sul compenso imponeva il suo contraddittorio; una volta chiamato nel processo, il terzo era legittimato a proporre la domanda riconvenzionale restitutoria fondata sul medesimo contratto. Infine, ha confermato che la normativa di settore, composta dalla disposizione legislativa e dal rinvio ai DPCM attuativi, è imperativa e integra il contenuto del rapporto, con la conseguenza che le pattuizioni eccedenti i massimali sono invalide e le somme percepite in eccedenza sono indebite. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore di tutte le controparti.
Norme richiamate
utilizzato come norma di formulazione dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e falsa applicazione.
richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della chiamata del terzo iussu iudicis.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la chiamata del terzo avrebbe alterato il petitum e il thema decidendum.
invocato per negare la sostituzione automatica della clausola invalida con il limite di compenso fissato dalla disciplina di settore; la Corte ha ritenuto invece operante l'integrazione sostitutiva della norma imperativa.
ritenuto applicabile perché la disciplina legale e regolamentare che fissa il compenso massimo integra automaticamente il contratto e sostituisce la clausola difforme.
indicato come base normativa del trattamento economico dei direttori generali, con rinvio alla disciplina attuativa sui limiti massimi.
art. 3-bis, comma 8, d.lgs. 502/1992
il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa
la Corte ha valorizzato il rinvio ai DPCM come parte integrante del precetto primario e come fonte di disciplina imperativa del compenso.
art. 4, comma 2, d.lgs. 517/1999
richiamato per estendere la disciplina dei direttori delle aziende ospedaliere anche alle aziende universitarie.
art. 4, comma 2, L. 517/1999
citato nel testo come base del rapporto di nomina e dell'efficacia del contratto nei confronti dell'azienda policlinico.
D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502
considerato, insieme alle modifiche successive, parte integrante della disciplina legale del trattamento economico e fonte del massimale retributivo.
ritenuto attuativo e modificativo del D.P.C.M. 502/1995, con fissazione del limite massimo annuo e delle eventuali integrazioni entro il 20%.
artt. 3 e 24 Cost.
richiamati nella motivazione sulla piena autonomia dell'azione recuperatoria della pubblica amministrazione, quale espressione del diritto di agire in giudizio a tutela di diritti e interessi propri.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per gli oneri conseguenti al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'azione contabile promossa dalla Procura presso la Corte dei conti e l'azione civile della singola amministrazione per il recupero di somme indebitamente erogate sono autonome, differiscono per funzione, presupposti e finalità, e la loro concorrenza non integra di per sé una violazione del ne bis in idem.
- La concorrenza tra giudizio contabile e giudizio civile non esclude che, in fase esecutiva, debba evitarsi la duplicazione del ristoro per il medesimo titolo; il debitore può far valere l'eventuale soddisfazione già avvenuta in uno dei due procedimenti.
- Quando un contratto produce effetti anche nei confronti di un soggetto terzo direttamente inciso dalle sue clausole, la contestazione sulla validità di quelle clausole impone la partecipazione di tale soggetto al giudizio per garantire il pieno contraddittorio.
- Il terzo legittimamente evocato nel processo, ove sia titolare di un interesse diretto sul medesimo rapporto contrattuale dedotto in giudizio, può proporre domande riconvenzionali fondate sullo stesso titolo.
- Una disciplina di legge che rinvia a fonti regolamentari per la determinazione del trattamento economico e dei relativi massimali integra un precetto imperativo; le pattuizioni difformi sono nulle nella parte incompatibile e vengono sostituite automaticamente dal contenuto normativo inderogabile.
- La determinazione legale o regolamentare di limiti retributivi per incarichi pubblici o assimilati risponde a esigenze di contenimento della spesa e uniformità di trattamento, con effetti conformativi diretti sul contratto individuale.
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