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Sentenza

Sentenza n. 1565/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di primo accesso ispettivo e provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per impiego di lavoratore irregolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di un'ispezione presso un cantiere edile, gli ispettori accertavano la presenza di una persona impegnata nello smontaggio di un ponteggio, con abiti da lavoro sporchi e calzature antinfortunistiche, priva di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e non risultante nelle banche dati INL e INPS. La persona aveva inoltre tentato di sottrarsi all'identificazione, resa possibile dall'intervento delle forze dell'ordine. L'impresa sosteneva che il soggetto si trovasse occasionalmente nel cantiere per consegnare un caffè e negava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, richiamando le dichiarazioni del titolare e di altri lavoratori, una certificazione medica attestante l'inidoneità ai lavori pesanti e la percezione di una pensione anticipata. Deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. n. 81/2008, insussistenza del lavoro irregolare e violazione dell'art. 2700 c.c.; 2) difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 3 l. n. 241/1990, e difetto di istruttoria, lamentando anche la mancata acquisizione di fotografie o videoriprese. L'Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il TAR rilevava inoltre che, dopo il ricorso amministrativo proposto dall'impresa, l'Amministrazione aveva adottato una decisione di conferma, fondata su una rinnovata istruttoria, non impugnata in sede giurisdizionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione: la sospensione dell'attività prevista dall'art. 14 d.lgs. n. 81/2008 costituisce esercizio di un potere amministrativo finalizzato alla tutela della sicurezza e al contrasto del lavoro irregolare; la posizione dell'imprenditore leso è quindi di interesse legittimo e la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile perché l'impresa non aveva impugnato la decisione resa sul ricorso amministrativo, adottata dall'Amministrazione con nuova istruttoria e nuova ponderazione degli elementi. Il TAR ha osservato che, secondo un primo orientamento, la decisione amministrativa successiva assorbe il provvedimento originario, sicché deve essere impugnata quella; secondo altro orientamento, la decisione accede al provvedimento originario, ma anche in tale prospettiva occorre censurare previamente la decisione di secondo grado, per poi esaminare i vizi dell'atto originario. Poiché nessuna censura era stata proposta contro la decisione successiva, il ricorso era inammissibile in ogni caso. Il Collegio ha comunque esaminato anche il merito, ritenendo il gravame infondato: gli elementi direttamente constatati dagli ispettori — attività lavorativa svolta nel cantiere, abbigliamento e dispositivi antinfortunistici, assenza di registrazioni nelle banche dati e tentativo di sottrarsi all'identificazione — erano sufficienti a qualificare la prestazione come lavoro irregolare. Il verbale ispettivo, quanto ai fatti constatati direttamente dai pubblici ufficiali, godeva di fede privilegiata fino a querela di falso. Non era quindi necessaria la pluralità di accessi ispettivi né l'acquisizione di fotografie o videoriprese. Le spese sono state poste a carico dell'impresa, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 81/2008

    Ferme restando le attribuzioni previste dagli artt. 20 e 21 d.lgs. 19.12.1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

    La disposizione attribuisce all'Amministrazione il potere di sospendere l'attività imprenditoriale quando, al momento dell'accesso, almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti risulti occupato senza preventiva comunicazione; l'esercizio di tale potere è sindacabile dal giudice amministrativo.

  • art. 2 d.lgs. n. 81/2008

    La nozione di lavoratore è ampia e può ricomprendere la persona concretamente impegnata nelle attività del cantiere, anche ai fini dell'accertamento del lavoro irregolare.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo di motivazione, ritenuto rispettato in presenza della puntuale indicazione degli elementi fattuali posti a base della sospensione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando siano decorsi i termini processuali, il contraddittorio sia integro e l'istruttoria sia esaustiva, previa informazione alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio, nella specie il possibile profilo di inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione della decisione amministrativa successiva.

  • artt. 2699 ss. c.c.

    Il verbale redatto da pubblici ufficiali fa fede privilegiata, fino a querela di falso, sui fatti direttamente constatati dagli stessi; tali fatti possono fondare l'accertamento del lavoro irregolare.

Massime di principio

  • La controversia sull'annullamento di un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dall'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 81/2008 appartiene alla giurisdizione amministrativa, poiché la misura costituisce esercizio di un potere amministrativo diretto alla tutela della sicurezza dei lavoratori e al contrasto del lavoro irregolare, con conseguente posizione di interesse legittimo dell'imprenditore.
  • Quando, dopo l'impugnazione amministrativa di un provvedimento di sospensione dell'attività, l'Amministrazione adotta una decisione successiva di conferma fondata su una rinnovata istruttoria e su una nuova ponderazione degli elementi di fatto, il ricorrente deve impugnare anche tale decisione e dedurre specifiche censure contro di essa; la mancata impugnazione rende inammissibile il ricorso giurisdizionale, sia secondo la tesi dell'assorbimento sia secondo quella dell'accessione.
  • Gli elementi direttamente constatati dagli ispettori del lavoro, quali la concreta partecipazione alle lavorazioni di cantiere, l'abbigliamento da lavoro, l'uso di dispositivi antinfortunistici, l'assenza di registrazioni lavorative e il tentativo di sottrarsi all'identificazione, possono integrare un compendio probatorio sufficiente a qualificare la prestazione come lavoro irregolare, senza necessità di una pluralità di accessi ispettivi.
  • Il verbale degli ispettori del lavoro fa fede privilegiata, fino a querela di falso, quanto ai fatti direttamente constatati dai pubblici ufficiali; le valutazioni e le qualificazioni giuridiche contenute nel verbale restano invece soggette al sindacato giurisdizionale secondo le regole ordinarie.
  • Ai fini della legittimità del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare, non è indispensabile l'acquisizione di fotografie o videoriprese quando l'Amministrazione abbia adeguatamente motivato la decisione sulla base di fatti personalmente constatati dagli ispettori e puntualmente verbalizzati.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDecadenza e tardività

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