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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09634/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società, inizialmente ammessa al cd. Fondo salva opere istituito dall'art. 47 del d.l. n. 34/2019, è stata poi espunta dall'elenco dei beneficiari a seguito del decreto direttoriale che ha ritenuto venir meno il presupposto del credito insoddisfatto, perché la procedura concorsuale della società appaltatrice avrebbe soddisfatto i crediti della subappaltatrice tramite attribuzione di azioni/SFP. La società ha impugnato gli atti davanti al TAR, ma sia il TAR sia il Consiglio di Stato hanno declinato/affermato il difetto di giurisdizione amministrativa ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario. Nel ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione la società ha sostenuto che l'amministrazione avesse compiuto una valutazione discrezionale e comparativa, anche mediante interlocuzione con la stazione appaltante, sicché la posizione sarebbe di interesse legittimo e la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo. Il Ministero ha resistito chiedendo il rigetto, mentre la Procura generale ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione del Consiglio di Stato sul riparto di giurisdizione. Ha affermato che la controversia concerne un beneficio previsto direttamente dalla legge, con compito dell'amministrazione limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti oggettivi di ammissione, senza margini di discrezionalità sull'an, sul quid e sul quomodo dell'erogazione. La revoca/esclusione dal Fondo non è stata quindi qualificata come esercizio di potere autoritativo discrezionale, ma come accertamento della sopravvenuta insussistenza dei requisiti di legge. Di conseguenza la posizione della società è stata qualificata come diritto soggettivo e il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate per la non uniformità di precedenti nella giurisprudenza amministrativa. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato nel ricorso quale norma processuale relativa ai motivi di giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione

  • artt. 7 e 1 c.p.a.

    invocati per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo

  • art. 133 c.p.a.

    richiamato per escludere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

  • art. 47 del d.l. n. 34/2019 conv. in l. n. 58/2019

    istituisce il Fondo salva-opere e ne disciplina i presupposti: destinazione delle risorse al pagamento, nei limiti previsti, dei crediti insoddisfatti dei subappaltatori/subfornitori e verifica ministeriale della sussistenza delle condizioni per l'erogazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • In materia di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo quando il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge e all'amministrazione spetta solo verificare l'esistenza dei presupposti oggettivi, senza alcun apprezzamento discrezionale sull'an, sul quid e sul quomodo dell'erogazione.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando l'attribuzione o la revoca del beneficio dipendano da valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione, implicanti comparazione di interessi pubblici; se manca tale discrezionalità, la controversia appartiene al giudice ordinario.
  • L'accertamento istruttorio svolto dall'amministrazione per verificare la sussistenza dei presupposti di legge non equivale, di per sé, a esercizio di potere discrezionale idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa.
  • La revoca o esclusione da un beneficio già ammesso non muta automaticamente la posizione soggettiva del beneficiario in interesse legittimo: se la revoca dipende solo dal venire meno, in fatto o in diritto, dei requisiti legali, la tutela resta quella del diritto soggettivo davanti al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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