Cassazione Civile, Ordinanza n. 02363/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 emesso con il metodo sintetico c.d. redditometro, fondato sulla disponibilità di beni immobili indice di capacità contributiva, di un'automobile e di diverse polizze assicurative. Il contribuente aveva ottenuto un primo parziale accoglimento, in particolare sulle polizze assicurative ritenute non ricomprese tra le voci ammissibili dai decreti attuativi; in appello aveva poi ottenuto l'annullamento integrale dell'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che non fosse obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale preventivo, trattandosi di tributi non armonizzati; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, dei decreti ministeriali collegati, degli artt. 2728 e 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., contestando la ritenuta mancanza del requisito dello scostamento biennale e le modalità di prova contraria alle presunzioni redditometriche; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, censurando l'affermazione secondo cui gli incrementi patrimoniali andrebbero imputati in parti uguali nell'anno di riferimento e nei quattro anni precedenti, con effetti di rideterminazione del reddito delle annualità anteriori.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, per l'annualità in esame e per tributi non armonizzati, non era richiesto il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato; ha chiarito che, nell'accertamento sintetico, il giudice deve verificare le ragioni di incongruità dell'atto e la sussistenza del requisito dello scostamento biennale secondo la disciplina ratione temporis; ha infine ribadito che gli incrementi patrimoniali devono essere ripartiti secondo il criterio previsto dalla norma vigente all'epoca, senza rideterminare impropriamente il reddito delle annualità pregresse. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna per il riesame in conformità ai principi indicati.
Norme richiamate
commi quarto, quinto e sesto
Disciplina l'accertamento sintetico/redditometrico; nel testo applicabile ratione temporis richiede il rispetto dei presupposti legali dello scostamento e consente la presunzione del reddito sulla base di indici di capacità contributiva e degli incrementi patrimoniali secondo il criterio normativo vigente.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato non è stato ritenuto applicabile, nel caso concreto, ai tributi non armonizzati per l'annualità in esame.
Richiamato in relazione al valore delle presunzioni e all'onere della prova contraria nel procedimento di accertamento sintetico.
Richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio in tema di presunzioni redditometriche e prova contraria del contribuente.
Richiamato come parametro della dedotta violazione di norme sul decidere secondo diritto.
Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e delle allegazioni nel giudizio tributario.
Utilizzato come norma processuale di legittimità per articolare i tre motivi di ricorso per cassazione.
Cass. S.U. n. 24823/2015
Richiamata per affermare che l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale vale per i tributi armonizzati, mentre per i non armonizzati sussiste solo se previsto espressamente.
Cass. VI-5 n. 10972/2017
Richiamata per il principio secondo cui, nell'accertamento sintetico, l'atto deve indicare, sia pure sommariamente, le ragioni della ritenuta incongruità anche per altri periodi d'imposta.
Cass. V n. 21995/2015
Richiamata per il principio secondo cui la caducazione dello scostamento relativo a uno dei due anni rilevanti comporta l'illegittimità del metodo sintetico anche per l'altro anno.
Cass. n. 35913/2023
Richiamata per ribadire che lo scostamento per almeno due periodi d'imposta integra un requisito di legittimità dell'accertamento redditometrico nel testo allora vigente.
d.m. 10 settembre 1992
Richiamato come tabella/parametro degli indici di capacità contributiva fondati sui consumi e sulla disponibilità di beni e servizi.
Massime di principio
- Nel regime dell'accertamento sintetico relativo a tributi non armonizzati, l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, salvo una specifica previsione normativa applicabile al caso concreto.
- Ai fini del redditometro, il giudice tributario deve verificare non solo l'esistenza di indici di capacità contributiva, ma anche che l'avviso esponga, sia pure in modo sommario, le ragioni della presunta incongruità del reddito per le annualità interessate.
- Lo scostamento su due periodi d'imposta costituisce, nel testo ratione temporis applicabile, un requisito di legittimità dell'accertamento sintetico; se uno dei due anni viene meno nei modi previsti, viene meno anche il fondamento del metodo per l'anno residuo.
- Le spese per incrementi patrimoniali possono essere considerate nel calcolo sintetico del reddito solo secondo il criterio di imputazione previsto dalla disciplina vigente nel periodo d'imposta interessato, senza retroagire in modo improprio su annualità diverse.
- In tema di presunzioni tributarie, una volta dimostrati gli indici di capacità contributiva, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria idonea a spiegare la disponibilità dei beni e la capacità di spesa contestata dall'Ufficio.
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