Cassazione Civile, Ordinanza n. 33233/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una s.n.c. per il pagamento di forniture di beni; il debitore ha proposto opposizione e il Tribunale ha condannato al pagamento di € 6.510,25. In appello la somma è stata ridotta a € 5.103,63, ritenendosi non dovuto un importo di € 1.403,62 relativo a un assegno insoluto, perché imputabile alle prime fatture non dovute oppure alle seconde già oggetto di condanna. Il soccombente ha poi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 645 ss. c.p.c., sostenendo che le forniture e i crediti fatturati non erano stati provati e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato le risultanze istruttorie; (2) violazione di norme richiamate in tema di rapporti tra imprenditori agricoli e disciplina delle fatture, deducendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un doppio fondamento della decisione di primo grado e la mancata censura di uno dei due capi motivazionali; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in tema di spese, contestando la compensazione per un terzo e la statuizione sulle spese di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e del convincimento del giudice di merito, attività sottratta al controllo di legittimità; ha affermato che la valutazione delle prove, la scelta delle fonti ritenute attendibili e la ricostruzione del fatto spettano al giudice di merito, e che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo quando si alleghi l’uso di prove non introdotte dalle parti o l’esercizio di poteri officiosi indebiti. Quanto al secondo motivo, ha considerato non sindacabile la lettura della Corte d’appello sulla presenza di due rationes decidendi in primo grado e sulla loro sufficienza autonoma, oltre che plausibile la ricostruzione della motivazione di merito in punto qualità di imprenditori agricoli e prova delle forniture. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., perché la decisione sulle spese era conforme al principio secondo cui la riduzione dell’accoglimento di una domanda unitaria non integra reciproca soccombenza; pertanto la Corte ha confermato l’impostazione della sentenza impugnata e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione all’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti il diverso peso attribuito alle prove.
la scelta delle prove ritenute più persuasive e la valutazione dell’attendibilità dei mezzi istruttori sono attività di merito non sindacabili in cassazione, salvo errori nei limiti legali della prova.
richiamato nel primo motivo insieme alle norme sull’opposizione a decreto ingiuntivo, ma senza utilità decisiva ai fini dell’inammissibilità.
art. 36 comma 6-bis D.L. 179/2012
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei contratti tra imprenditori agricoli e alla validità delle fatture/cessioni; la Corte non accoglie la censura perché la motivazione di merito era sorretta da più rationes.
invocato dal ricorrente in tema di disciplina dei rapporti commerciali e fatturazione tra imprenditori agricoli; la Corte non entra nel merito della pretesa violazione perché il motivo è inammissibile.
art. 3 D.M. 199/2012
menzionato dal ricorrente come norma di coordinamento della disciplina richiamata; nessuna specifica interpretazione è enunciata dalla Corte.
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità delle fatture residue, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
richiamato dal ricorrente in combinazione con la nullità del titolo/fatture, senza accoglimento.
invocato in relazione a pretesa acquiescenza o mancata impugnazione di un capo della decisione di primo grado.
richiamato per sostenere la mancata specificità delle doglianze in appello; la Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione della Corte territoriale sulla pluralità di rationes.
richiamato in tema di rinuncia/decadenza dalle domande o eccezioni non riproposte in appello.
richiamato per censurare la regolazione delle spese; la Corte ha confermato che la riduzione dell’accoglimento di una domanda unitaria non determina reciproca soccombenza.
richiamato in tema di compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto legittima la compensazione parziale in presenza di soccombenza solo parziale.
invocato per lamentare pronuncia sulle spese oltre domanda; censura non accolta perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come norma processuale di deduzione della violazione di legge nei primi due motivi.
base della declaratoria di inammissibilità del terzo motivo, perché la soluzione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, né sostituire al convincimento del giudice di merito una diversa lettura delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia esercitato poteri istruttori non consentiti; non basta lamentare che le prove siano state apprezzate in modo ritenuto erroneo.
- La scelta delle prove ritenute più attendibili e la ricostruzione del fatto sono apprezzamenti riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente coerente.
- Quando la decisione di primo grado sia sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, l’impugnazione deve investire tutte le basi della decisione; altrimenti la censura è inammissibile.
- In tema di spese processuali, la riduzione dell’accoglimento di una domanda unitaria non integra reciproca soccombenza; in tal caso può giustificarsi la compensazione totale o parziale, ma non la condanna della parte vittoriosa alle spese in favore della soccombente.
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