Cassazione Civile, Ordinanza n. 21762/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso di un credito IVA collegato alla cessazione di un'attività commerciale. La contribuente aveva presentato una prima istanza di rimborso nell'aprile 2014, rigettata espressamente dall'Ufficio e non impugnata nei termini; successivamente aveva presentato una seconda istanza nel dicembre 2014, sulla quale l'Amministrazione aveva serbato silenzio, e contro tale silenzio-rifiuto era stato proposto ricorso. I giudici di merito avevano ritenuto ammissibile il ricorso e avevano riconosciuto in parte il rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 19, comma 3, e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la seconda istanza non poteva riaprire una pretesa già definitivamente rigettata con il primo diniego non impugnato; 2) violazione degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. 633/1972, dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2946 c.c., sostenendo che il rimborso non poteva essere richiesto fuori dai termini decadenziali e che non era stata correttamente indicata la causale del rimborso; 3) violazione degli artt. 19 e 30 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., deducendo che i giudici di merito non avevano verificato l'effettiva spettanza del credito IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso originariamente proposto dalla contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla seconda istanza di rimborso. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e ha condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al dovuto importo accessorio previsto per legge.
Norme richiamate
comma 1, lett. g); comma 3
Il diniego di rimborso, espresso o tacito, è atto autonomamente impugnabile; gli atti autonomamente impugnabili possono essere censurati solo per vizi propri. Un secondo diniego è impugnabile solo se non meramente confermativo del precedente.
Ha funzione residuale e di chiusura del sistema; in mancanza di disciplina speciale, la domanda di restituzione va proposta entro due anni dal pagamento o dal verificarsi del presupposto restitutorio.
Le domande di rimborso IVA rientrano nel termine speciale previsto dalla norma solo per le ipotesi ivi contemplate; fuori da esse opera la disciplina residuale del contenzioso tributario.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato insieme all'art. 30 per la disciplina dei rimborsi IVA, ma non decisivo nel caso concreto perché la domanda non era ricondotta a una specifica ipotesi speciale.
La ricorrente lo invocava per sostenere l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale, ma la Corte ha ribadito la prevalenza del termine decadenziale speciale del contenzioso tributario per le domande di rimborso non coperte da disciplina specifica.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la prova del credito IVA; la Corte non esamina il motivo perché assorbito.
Richiamato per affermare che, nel giudizio di rimborso, l'Amministrazione può articolare difese anche ulteriori rispetto al provvedimento di rigetto amministrativo.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso la causa nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il diniego di rimborso, espresso o tacito, è autonomamente impugnabile; tuttavia il successivo diniego è impugnabile solo se reca una nuova istruttoria o una autonoma rivalutazione della domanda, mentre è inammissibile il ricorso contro un atto meramente confermativo di un precedente rigetto non impugnato.
- In materia di rimborsi IVA, quando la pretesa non rientra in una specifica previsione speciale dell'art. 30 d.P.R. 633/1972, si applica la disciplina residuale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, con termine decadenziale biennale per la domanda di restituzione.
- La mancata impugnazione tempestiva del primo provvedimento espresso di rigetto determina la definitività di quel diniego e impedisce di riaprire la medesima pretesa mediante una seconda istanza fondata sullo stesso credito e su fatti già conoscibili sin dall'origine.
- Nel giudizio di rimborso il contribuente assume sostanzialmente la posizione di attore e deve provare i presupposti del diritto restitutorio; l'Ufficio, pur potendo articolare difese ulteriori, non perde la possibilità di eccepire l'inammissibilità della domanda per tardività o per definitività del precedente rigetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21498/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21505/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21511/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21517/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21535/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →