Cassazione Civile, Ordinanza n. 21429/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società in nome collettivo aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito con cui intratteneva un rapporto di conto corrente, deducendo l'illegittima applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, oltre a spese e competenze non dovute, e chiedendo la restituzione delle somme asseritamente indebitamente addebitate. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata l'esistenza di un'apertura di credito/fido che avrebbe reso ripristinatorie le rimesse e incidere sul decorso della prescrizione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatto decisivo e violazione delle norme sul rapporto bancario e sull'onere della prova, sostenendo che dagli elaborati del consulente tecnico risultasse un affidamento di fatto e che, quindi, le rimesse dovessero qualificarsi come ripristinatorie; con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 100, 2934 e 2935 c.c., assumendo che, in presenza di apertura di credito, la prescrizione decorresse dalla chiusura del conto e non dalle singole annotazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la corte di merito aveva esaminato il fatto storico dell'apertura di credito, ma ne aveva escluso la prova; pertanto non poteva configurarsi un omesso esame di fatto decisivo, essendo la censura diretta in realtà a contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito. Ha inoltre osservato che il motivo era carente di autosufficienza per mancata riproduzione delle parti della consulenza tecnica su cui si fondava. Il secondo motivo è stato ritenuto non autonomamente decisivo, poiché dipendente dalla censura principale relativa all'esistenza dell'affidamento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
vizio di omesso esame di un fatto decisivo
la censura è ammissibile solo se si indica il fatto storico omesso; non basta contestare la valutazione delle prove o degli elementi istruttori
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova circa l'esistenza dell'affidamento/apertura di credito
d.lgs. n. 385/1993
richiamato dalla parte ricorrente in tema di disciplina del rapporto bancario e della forma dell'apertura di credito
art. 100 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo di ricorso
art. 2934 c.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di prescrizione
art. 2935 c.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di decorrenza della prescrizione
art. 366, n. 6, c.p.c.
per il ricorso per cassazione è necessaria l'indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti
art. 369, n. 4, c.p.c.
i documenti su cui si fonda il ricorso devono essere specificamente prodotti e indicati
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo, in caso di inammissibilità del ricorso, all'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare il diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, se il fatto storico è stato comunque considerato.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato preso in considerazione dalla sentenza impugnata.
- La deduzione del vizio motivazionale richiede il rigoroso rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività, nonché riprodurre i documenti o i passaggi rilevanti su cui fonda la censura.
- In tema di ripetizione di indebito bancario, la diversa decorrenza della prescrizione dipende dalla natura delle rimesse e, in particolare, dall'esistenza di un'apertura di credito e dalla funzione ripristinatoria dei versamenti; tuttavia tale questione presuppone un accertamento probatorio non censurabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio motivazionale.
- Quando la censura principale contro l'accertamento di fatto del giudice di merito è inammissibile, sono inammissibili anche i motivi che da quel medesimo accertamento dipendono in via logica e giuridica.
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