Cassazione Civile, Ordinanza n. 10729/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, da una società di telecomunicazioni a una società di servizi, di un insieme di attività di back office (consumer, corporate e gestione del credito) e dal correlato passaggio dei rapporti di lavoro. La corte d'appello aveva ritenuto inefficace la cessione nei confronti di alcuni dipendenti, ordinando il ripristino del rapporto con la cedente, sul rilievo che il ramo trasferito non avesse autonomia funzionale preesistente e che la sua organizzazione fosse rimasta dipendente dalla cedente, anche alla luce del contestuale contratto di fornitura servizi. La società cedente ha proposto ricorso principale deducendo violazione dell'art. 2112 c.c. e sostenendo che la decisione non sarebbe conforme alla direttiva 2001/23/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, perché avrebbe ignorato la nozione eurounitaria di entità economica organizzata, l'irrilevanza di alcuni indici considerati dalla corte territoriale e la possibilità di trasferire anche un'entità "leggera" o dematerializzata. La società cessionaria ha proposto ricorso incidentale con doglianze sostanzialmente sovrapponibili. Alcuni lavoratori hanno proposto ricorso incidentale lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di differenze retributive maturate tra la data della cessione e quella della declaratoria di inefficacia, per perdita di emolumenti e benefit prima goduti; hanno inoltre censurato la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società cedente e il ricorso incidentale della società cessionaria, ritenendo infondate le censure sulla qualificazione del ramo d'azienda e sulla conformità dell'interpretazione dell'art. 2112 c.c. alla disciplina eurounitaria. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale di alcuni lavoratori, rilevando l'omessa pronuncia della corte d'appello sulla domanda di differenze retributive (riposi compensativi, permessi, stock option, premio di produzione e altri benefit). Il secondo motivo del ricorso incidentale dei lavoratori è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo oggetto di omessa pronuncia e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Le società sono state condannate alle spese nei confronti di altri lavoratori controricorrenti.
Norme richiamate
La nozione di trasferimento di ramo d'azienda richiede, anche dopo la modifica del 2003, un'entità economica dotata di autonomia funzionale e preesistente al trasferimento, capace di svolgere lo scopo produttivo con i propri mezzi organizzativi e senza integrazioni di rilievo del cessionario.
La modifica normativa non consente alle parti di creare ex novo un ramo d'azienda tramite la sola qualificazione negoziale; resta necessaria una frazione preesistente del complesso produttivo avente autonomia oggettiva.
Direttiva 2001/23/CE
La direttiva tutela la continuità dei rapporti di lavoro nei trasferimenti di imprese o parti di impresa, ma presuppone la conservazione dell'identità di un'entità economica già esistente e sufficientemente strutturata.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando la questione non è rilevante ai fini del decidere oppure quando il diritto eurounitario applicabile è già chiarito da giurisprudenza consolidata o è di interpretazione evidente.
La Corte richiama precedenti conformi per ribadire il principio di diritto già affermato in una serie di decisioni sulla medesima vicenda.
L'omessa pronuncia su una domanda autonoma integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato in relazione alla censura sulle spese di lite, che però è rimasta assorbita per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale dei lavoratori.
Richiamato con riferimento alla compensazione delle spese, ma la censura è stata assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte rileva la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo nei confronti delle società.
Massime di principio
- Nel trasferimento di un ramo d'azienda, ai fini dell'art. 2112 c.c., occorre verificare in concreto che l'entità trasferita sia una articolazione preesistente, autonoma sul piano funzionale e organizzativo, idonea a svolgere l'attività con propri mezzi e senza integrazioni decisive del cessionario.
- La qualificazione di una cessione come trasferimento di ramo d'azienda non può dipendere dalla sola volontà delle parti o dalla formale etichetta contrattuale, ma richiede un accertamento oggettivo della struttura produttiva ceduta.
- Nel giudizio di legittimità, le censure che formalmente denunciano violazione di legge non possono risolversi nella richiesta di una nuova valutazione atomistica dei fatti o in una diversa combinazione degli indici fattuali già apprezzati dal giudice di merito.
- La verifica della sussistenza dell'autonomia funzionale del ramo ceduto implica una valutazione globale di tutte le circostanze del caso; i singoli indici non sono decisivi isolatamente e vanno ponderati secondo il tipo di attività svolta.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è automatico su istanza di parte e non è necessario quando la questione sia già stata risolta dalla giurisprudenza eurounitaria o non sia rilevante per la decisione.
- L'omessa pronuncia su una domanda di differenze retributive autonomamente proposta nel giudizio di merito integra un vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio limitatamente a quel capo.
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