Cassazione Civile, Ordinanza n. 09116/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda alcuni insegnanti di religione cattolica assunti per anni con contratti a tempo determinato presso la scuola pubblica. Il Tribunale aveva ritenuto illegittima la reiterazione dei contratti, condannando il Ministero a un risarcimento parametrato a 14 mensilità per danno da perdita di chance, valorizzando la durata ultratriennale dei rapporti e presumendo che gli incarichi corrispondessero a posti vacanti e disponibili. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che la disciplina speciale dettata dalla L. 186/2003, per il peculiare assetto del reclutamento dei docenti di religione, escludesse l'abuso. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione della disciplina interna e della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a termine, sostenendo che la reiterazione ultratriennale senza concorsi triennali integri abuso, che la flessibilità della domanda non giustifichi il ricorso sistematico al termine e che non sia necessaria la prova che gli incarichi riguardassero posti dell'organico di diritto o del 70% dei posti; con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale abbia erroneamente posto a loro carico la prova dell'abuso, mentre questa avrebbe dovuto presumersi dall'omessa indizione dei concorsi e dal principio di vicinanza della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello si ponesse in contrasto con l'orientamento consolidato formatosi dopo Cass. n. 18698/2022 in tema di docenti di religione cattolica. Ha ribadito che, nel regime speciale della L. 186/2003, costituisce abuso la protrazione di rapporti annuali in rinnovo automatico o senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche, in assenza di concorsi triennali, nonché l'utilizzazione discontinua del docente per esigenze eccedenti il fabbisogno quando la durata complessiva superi le tre annualità. Ha inoltre chiarito che, in tali ipotesi, sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, applicandosi i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 (poi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015), oltre all'eventuale maggior danno provato, mentre non è configurabile la conversione del rapporto a tempo indeterminato. È stato ritenuto assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Costituisce disciplina speciale del reclutamento degli insegnanti di religione cattolica; il suo assetto non esclude di per sé l'abuso da reiterazione dei contratti a termine oltre il limite triennale e va letto in coerenza con la clausola 5 dell'accordo quadro UE.
Direttiva 1999/70/CE
Recepisce l'accordo quadro sul lavoro a termine e impone la verifica dell'abuso nella successione di contratti di durata determinata.
Viene richiamato quale normativa di recepimento della direttiva sul lavoro a termine, ma nel settore dei docenti di religione opera la disciplina speciale della L. 186/2003.
Regolano istituzione dei ruoli regionali, dotazione organica, accesso per concorso triennale e conferimento degli incarichi annuali a termine; la mancata indizione dei concorsi triennali è indice dell'abuso.
È richiamato dai ricorrenti per sostenere la fisiologica flessibilità dell'organico scolastico, ma la Corte ritiene tale argomento non decisivo ai fini dell'abuso.
art. 309, co. 2, d.lgs. 297/1994
È menzionato nell'orientamento consolidato come elemento che, combinato con la contrattazione collettiva, spiega la tendenziale annualità dei rapporti, senza escludere l'abuso oltre il triennio.
È richiamato per evidenziare le guarentigie della mobilità riservate ai docenti di ruolo, che segnano un tratto differenziale rispetto ai lavoratori a termine.
art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007
È richiamato per evidenziare una tutela meno intensa in caso di malattia per il personale a termine rispetto a quello di ruolo.
art. 17, co. 1, C.C.N.L. 29/11/2007
È richiamato per comparare la tutela della conservazione del posto in caso di malattia per il personale di ruolo.
art. 40, co. 6, C.C.N.L. 2007
È richiamato come esempio di tendenziale equiparazione economica tra personale di ruolo e a termine, ma non idoneo a eliminare il pregiudizio da precarizzazione.
Costituisce il parametro di liquidazione del danno eurounitario conseguente all'abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
È indicato come disciplina successiva che richiama il medesimo parametro risarcitorio per l'abuso del termine.
È richiamato nel secondo motivo per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte però assorbe la censura dopo aver accolto il primo motivo.
È richiamato nel secondo motivo a sostegno della doglianza sulla valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge nei primi due motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel regime speciale dei docenti di religione cattolica, la disciplina della L. 186/2003 non impedisce di ravvisare abuso nella reiterazione di contratti a termine oltre tre annualità scolastiche in assenza di concorsi triennali.
- Ai fini dell'abuso rilevano sia i rapporti annuali rinnovati senza soluzione di continuità sia le assunzioni discontinue quando la sommatoria dei periodi di utilizzazione superi complessivamente tre annualità; il triennio è il limite di tolleranza individuato dall'ordinamento.
- L'abuso non è escluso dal carattere facoltativo dell'insegnamento della religione, né dalla semplice astratta variabilità del fabbisogno, né da una mera equiparazione economica con i docenti di ruolo.
- Quando siano allegati rapporti a termine oltre il triennio senza il rispetto dell'obbligo concorsuale, non occorre una ulteriore prova specifica del danno da precarizzazione, salvo il maggior danno eventualmente dimostrato.
- Il danno conseguente all'abuso nella reiterazione del termine va risarcito secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, senza conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato.
- Se il contratto a termine è stipulato per esigenze realmente temporanee e specifiche, l'onere di provarne l'effettività grava sull'amministrazione; tali rapporti restano neutrali nel computo del triennio solo se la ragione temporanea è puntualmente dimostrata.
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