Sentenza n. 187/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 142/2023, resa tra le parti, in data 17 gennaio 2023, notificata il 31 gennaio 2023, nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso con riferimento alla somma di €41.713,25 pretesa dall’Amministrazione a titolo di costo di costruzione; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Comune di Aci S. Antonio il 7 giugno 2023: in parte qua, ove la sentenza ha accolto il ricorso della Società appellante, statuendo la non debenza delle somme richiesta a titolo di oneri di urbanizzazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di pagamento di € 185.842,35 per oneri concessori, di cui € 144.129,10 per oneri di urbanizzazione ed € 41.713,25 per costo di costruzione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva acquistato un lotto ricadente in zona artigianale e inserito in un piano di lottizzazione convenzionato; aveva ottenuto nel 2004 il titolo edilizio per la realizzazione di un magazzino produttivo-commerciale, pagando l'importo degli oneri concessori determinato dal Comune. Nel 2012 il Comune aveva richiesto ulteriori somme, qualificando l'immobile come avente destinazione commerciale e applicando il costo di costruzione nella misura del 5% sulla base di una deliberazione consiliare del 2010. Il TAR aveva escluso la debenza degli oneri di urbanizzazione, ma aveva ritenuto legittima la rideterminazione del costo di costruzione. La società ha dedotto: violazione degli artt. 1, 3, 6 e 11 della l. n. 10/1977 e dell'art. 16 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che non si trattava di un mero errore materiale o di calcolo, bensì di una nuova qualificazione della destinazione dell'immobile e dell'applicazione di criteri successivi e più gravosi; violazione degli artt. 1322 e seguenti e 1372 c.c., poiché l'importo del contributo si sarebbe cristallizzato al rilascio del titolo, salvo mero errore di calcolo; violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dei principi di buona fede e affidamento, per l'alterazione del rapporto instaurato con il rilascio del titolo e la convenzione urbanistica. Il Comune ha resistito richiamando l'Adunanza Plenaria n. 12/2018 e ha proposto appello incidentale contro l'esclusione degli oneri di urbanizzazione, sostenendo che la convenzione avrebbe compensato soltanto gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, lasciando dovuti quelli relativi alle opere secondarie.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello principale e respinto quello incidentale, riformando parzialmente la sentenza del TAR e accogliendo integralmente il ricorso originario. Quanto al costo di costruzione, ha applicato i principi dell'Adunanza Plenaria n. 12/2018, secondo cui il contributo di costruzione opera nell'ambito di un rapporto obbligatorio paritetico e può essere rideterminato nel termine di prescrizione quando la liquidazione sia erronea. Ha tuttavia escluso che tali principi legittimassero la pretesa comunale: l'Amministrazione non aveva corretto un mero errore di calcolo, ma aveva modificato la qualificazione della categoria edilizia applicabile, richiamando inoltre una deliberazione consiliare del 2010 successiva al rilascio del titolo e non conoscibile dal privato al momento della concessione. La rideterminazione violava quindi il legittimo affidamento. Il Comune, inoltre, non aveva adeguatamente contrastato le deduzioni sull'erronea assimilazione dell'attività della società a quella commerciale né dimostrato che il commercio al dettaglio si svolgesse nell'immobile interessato. Quanto agli oneri di urbanizzazione, il CGARS ha ritenuto corretta l'esclusione della debenza: la convenzione prevedeva la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria e la compensazione degli oneri, senza rinviare a una successiva determinazione; lo scomputo può operare globalmente e indistintamente, senza separare opere primarie e secondarie, poiché l'art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non introduce tale distinzione, gli oneri hanno la medesima natura e l'obbligazione è indivisibile. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in € 3.000 oltre accessori e con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
"gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001"
Il contributo di costruzione è dovuto nell'ambito di un rapporto obbligatorio paritetico; lo scomputo delle opere di urbanizzazione non richiede la distinzione tra opere primarie e secondarie quando la disciplina convenzionale prevede la realizzazione diretta delle opere.
art. 11 l. 28 gennaio 1977, n. 10
"lo scomputo, totale o parziale, della quota di contributo dovuta in caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione"
La mancata distinzione legislativa tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria impedisce di introdurre una distinzione ai fini dello scomputo globale degli oneri.
"termine di prescrizione decennale"
La rideterminazione del contributo erroneamente liquidato può avvenire entro il termine ordinario decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio.
"la tutela dell'affidamento e il principio della buona fede"
Buona fede e affidamento limitano la rideterminazione quando essa non consiste in un errore di calcolo conoscibile con ordinaria diligenza, ma introduce una diversa qualificazione o parametri successivi non conoscibili al momento del rilascio del titolo.
"né la disciplina dell'autotutela dettata dall'art. 21-nonies"
Gli atti di determinazione e liquidazione del contributo di costruzione, non aventi natura autoritativa, non sono soggetti alla disciplina dell'annullamento d'ufficio.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
"giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a."
Le controversie relative alla determinazione del contributo di costruzione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Massime di principio
- La rideterminazione del contributo di costruzione è ammissibile entro il termine decennale di prescrizione quando corregge un errore originario di liquidazione, ma non può fondarsi su una nuova qualificazione della destinazione edilizia o sull'applicazione retroattiva di parametri stabiliti successivamente al rilascio del titolo.
- Nel rapporto obbligatorio relativo al contributo di costruzione, la buona fede e il legittimo affidamento impediscono la maggiore pretesa dell'amministrazione quando il nuovo conteggio non era oggettivamente conoscibile e verificabile dal privato al momento del rilascio del titolo edilizio.
- La realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione prevista dalla convenzione urbanistica può comportare lo scomputo globale e indistinto degli oneri di urbanizzazione, senza separazione tra opere primarie e secondarie, se la convenzione non prevede espressamente una diversa disciplina.
- Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria hanno la medesima natura giuridica e l'obbligazione contributiva ha carattere indivisibile; il Comune non può quindi pretendere il pagamento delle somme già compensate mediante la realizzazione diretta delle opere, salvo una specifica previsione convenzionale contraria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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