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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31656/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva inizialmente un rapporto a tempo determinato con la ASL per il profilo di assistente amministrativo, dopo essere già stato dipendente dell’ente con diverso profilo. In esito a una procedura regionale di stabilizzazione del personale precario, il rapporto era stato trasformato in tempo indeterminato; successivamente, però, la ASL lo aveva escluso dalla stabilizzazione, disposto la risoluzione del contratto e riassegnato alle mansioni del precedente profilo. Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento del diritto a mantenere il posto a tempo indeterminato nel nuovo profilo. La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione della ASL ritenendo nullo il contratto di stabilizzazione perché stipulato in violazione della regola del pubblico concorso e fuori dai presupposti della deroga legislativa riservata ai soli lavoratori precari. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava, in modo generico, violazione dell’art. 97 Cost., della normativa statale e regionale sulla stabilizzazione, delle norme codicistiche sul contratto e della l. n. 241/1990 sull’autotutela amministrativa, sostenendo anche di non essere stato realmente collocato in aspettativa e invocando l’affidamento maturato nella stabilizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo vago e generico, senza un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva fondato la decisione sulla nullità del contratto a tempo indeterminato stipulato in violazione della regola del concorso pubblico, poiché il lavoratore non era un precario ma era già titolare di un rapporto a tempo indeterminato con la medesima ASL, circostanza incompatibile con il presupposto legale della stabilizzazione. Le argomentazioni su affidamento, aspettative, autotutela e presunti vizi degli atti amministrativi precedenti sono state ritenute non pertinenti, perché il contratto nullo resta privo di effetti giuridici. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell’intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    unico motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge

    La censura è stata ritenuta formulata in modo troppo generico e priva di confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato come fonte del principio generale del pubblico concorso nel lavoro pubblico, la cui violazione comporta invalidità del contratto stipulato in deroga fuori dai casi previsti dalla legge.

  • art. 1, comma 565, lett. c, n. 3, seconda parte, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    per gli enti del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo determinato

    La deroga alla regola del concorso è ammessa solo nei casi tipicamente previsti dalla legge e solo per personale effettivamente precario.

  • L. Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30

    piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge sopra indicata

    La disciplina regionale è stata considerata neutra e rispettosa della legge statale; non consente stabilizzazioni al di fuori dei presupposti legali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

    In ragione dell’esito del giudizio, è stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • l. n. 241/1990

    Richiamata dal ricorrente in tema di autotutela amministrativa, ma ritenuta non decisiva perché il tema centrale è la nullità del contratto di lavoro.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente indicare in modo astratto e cumulativo una pluralità di norme asseritamente violate: occorre confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Nel pubblico impiego la stabilizzazione costituisce una deroga eccezionale alla regola del concorso pubblico e può operare solo nei limiti e per i soggetti espressamente previsti dalla legge; se manca il presupposto del lavoratore precario, l’assunzione è illegittima e il contratto è nullo.
  • Se il contratto è nullo per violazione di una norma imperativa che impone il reclutamento mediante concorso, non rilevano, ai fini della conservazione del rapporto, né l’affidamento del lavoratore né le vicende amministrative prodromiche che abbiano preceduto la stipula.
  • Ai fini della legittimità della stabilizzazione conta la sostanza del rapporto preesistente: la mera configurazione formale di una posizione come aspettativa non supera il dato decisivo della titolarità di un precedente rapporto a tempo indeterminato incompatibile con lo status di precario.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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