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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23473/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla rivendicazione, da parte di alcuni medici dipendenti di una azienda sanitaria e di un'associazione cui essi avevano ceduto i diritti, della paternità e dell'utilizzazione economica di un software gestionale denominato MFP, sviluppato nell'ambito di un progetto pubblico per la gestione dei soggetti con dipendenze. I ricorrenti sostenevano che i loro manoscritti e schemi preparatori costituivano materiale preparatorio del programma e che, pertanto, essi erano titolari dei diritti sul software; chiedevano inoltre di accertare la legittimazione dell'associazione ad utilizzare il programma senza consenso dei convenuti e la condanna al risarcimento dei danni. In cassazione hanno censurato: 1) la violazione della disciplina europea e del codice della proprietà intellettuale per non avere riconosciuto ai manoscritti natura di materiale preparatorio tutelabile; 2) la ritenuta tempestività della contestazione/disconoscimento dei documenti prodotti; 3) l'inammissibilità in appello della comparazione tra manoscritti e interfacce del software; 4) motivazione apparente sull'affermazione che il software fosse stato progettato dalla società informatica e sull'assorbimento della questione relativa alla convenzione con l'associazione; 5) l'omessa ammissione di prova testimoniale e c.t.u. informatica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha valorizzato l'accertamento della Corte d'appello secondo cui i manoscritti non costituivano materiale preparatorio di progettazione del software, perché non contenevano diagrammi di flusso o codici sorgente idonei a descrivere l'algoritmo o a consentire la realizzazione immediata del programma. Ha inoltre ritenuto non decisiva la doglianza sulla contestazione documentale e generica quella sulla mancata ammissione delle prove, osservando che non era stata spiegata la decisività dei mezzi istruttori richiesti. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2, n. 8, L. 633/1941

    La tutela del software e del materiale preparatorio riguarda gli elaborati che precedono la fase di programmazione in senso tecnico, non meri schemi o indicazioni descrittive del risultato da raggiungere.

  • Direttiva 91/250/CEE

    I considerando richiamati sono letti nel senso che il materiale preparatorio deve consentire il passaggio alla stesura del codice sorgente, attraverso rappresentazioni tecniche come diagrammi di flusso.

  • Direttiva 2009/24/CE

    Il richiamo ai considerando viene utilizzato per escludere che meri manoscritti descrittivi dell'idea o dell'obiettivo del programma integrino materiale preparatorio tutelabile.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla contestazione dei documenti prodotti.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla contestazione dei documenti prodotti.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la tardività del disconoscimento documentale e, quindi, la sua inefficacia.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni documentali e loro contestazione.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato in tema di disconoscimento delle copie documentali.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione come nuova allegazione della comparazione tra manoscritti e interfacce del software.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare asserita motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che la contestazione dei documenti era avvenuta tardivamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge, quando la censura mira sostanzialmente a ribaltare l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
  • Ai fini della tutela del software, il materiale preparatorio deve avere contenuto tecnico-idoneo a consentire il passaggio alla codificazione del programma, come nei diagrammi di flusso o nei codici sorgente; non basta un insieme di schemi, note o indicazioni descrittive del risultato perseguito.
  • La mera utilità o indispensabilità di elaborati preliminari per la successiva fase di programmazione non è sufficiente, se tali elaborati non esprimono ancora la forma tecnica del programma tutelabile.
  • La contestazione di documenti e la dedotta tardività del disconoscimento sono irrilevanti quando la questione probatoria è comunque superata da una ratio decidendi autonoma e assorbente.
  • La mancata ammissione di prove testimoniali o di una c.t.u. può essere censurata in cassazione solo se il ricorrente spiega specificamente la decisività dei mezzi istruttori e la loro idoneità a scardinare con certezza l'accertamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioniProve
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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