Cassazione Civile, Ordinanza n. 33895/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR Campania. La lite originaria riguardava un avviso di accertamento Irpef per l'anno d'imposta 2009, fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, basato tra l'altro su spese per l'acquisto di un immobile a favore del figlio, canoni di leasing per un'imbarcazione e altre spese. Nel giudizio precedente il contribuente aveva sostenuto che una parte della spesa per l'immobile, pari a euro 450.000,00, era stata sostenuta da una società di cui era socio al 95%, la quale aveva anticipato la somma contabilizzandola come credito verso di lui. Con la revocazione ha dedotto errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., assumendo che l'ordinanza revocanda avesse erroneamente presupposto che tale somma dovesse essere restituita immediatamente alla società, mentre dagli atti non emergeva alcuna restituzione immediata e il debito sarebbe stato saldato solo anni dopo. Ha quindi sostenuto che la Corte avrebbe attribuito rilievo a un fatto non vero e che la spesa non poteva essere considerata indice di capacità contributiva nel 2009, anche perché il mero accollo di un debito non esprimerebbe capacità contributiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile. Ha affermato che la revocazione contro una sentenza o ordinanza di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto consistente in una svista percettiva interna agli atti già scrutinati nel giudizio di legittimità, non quando per dimostrarlo sia necessario produrre documenti nuovi non depositati nei precedenti gradi e non richiamati nel ricorso originario ex art. 366 n. 6 c.p.c. Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata non si era fondata su un errore sulla data di effettiva restituzione della somma, ma su una valutazione giuridica della scadenza dell'obbligazione di restituzione, ritenuta immediata in mancanza di termini o rateazioni convenute, secondo il principio quod sine die debetur, statim debetur ex art. 1183 c.c. Non essendovi un errore di percezione ma un dissenso sulla valutazione giuridica, la revocazione è stata esclusa. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile nei limiti rigorosi previsti per l'errore di fatto revocatorio.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione del fatto, risultante dagli atti interni al giudizio di legittimità, e non in un errore di giudizio.
Non è ammissibile fondare la revocazione su documenti nuovi non specificamente richiamati nel ricorso per cassazione originario.
Sono atti interni del giudizio di legittimità quelli depositati secondo le regole del ricorso per cassazione e scrutinabili direttamente dalla Corte.
art. 369, secondo comma, c.p.c.
Rilevano come atti interni anche quelli che devono essere depositati con il ricorso per cassazione.
La Corte richiama la figura dell'adempimento del terzo nella ricostruzione fattuale della provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile.
In assenza di un termine convenuto, l'obbligazione è esigibile immediatamente; il principio quod sine die debetur, statim debetur è utilizzato per ritenere immediata la restituzione della somma alla società.
art. 38, commi quarto, quinto e settimo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito fondato su elementi indicativi di capacità contributiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione sia stata resa sulla base di una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti interni già acquisiti al giudizio di legittimità.
- Non può parlarsi di errore revocatorio quando la censura, sotto la veste dell'errore di fatto, mira in realtà a contestare la valutazione giuridica compiuta dalla Corte o a introdurre documenti nuovi non utilizzati nel precedente giudizio.
- Ai fini dell'errore revocatorio rileva solo il contrasto tra la rappresentazione del fatto contenuta nella decisione e le oggettive risultanze degli atti già esaminabili; restano estranei i profili di interpretazione delle norme o di ricostruzione giuridica della fattispecie.
- In tema di obbligazioni senza termine, il debito è esigibile immediatamente salvo diversa pattuizione; tale regola può incidere sulla qualificazione della disponibilità patrimoniale rilevante ai fini dell'accertamento sintetico del reddito.
- Nel giudizio di revocazione non è consentito trasformare una contestazione sull'apprezzamento della capacità contributiva in una denuncia di errore di fatto, se la questione dipende da un ragionamento giuridico sulla natura e scadenza dell'obbligazione.
- rami
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