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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27349/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

L'ente della riscossione aveva notificato nel 2019 a una società una cartella di pagamento per recupero di ritenute alla fonte IRPEF relative al 2015. La società aveva impugnato estratto di ruolo e cartella sostenendo, tra l'altro, la mancata rituale notificazione dell'atto; il giudice di primo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile, mentre il giudice d'appello aveva accolto il gravame annullando la cartella. In cassazione l'ente ricorrente ha dedotto, con due motivi, che: 1) la Corte di merito avrebbe deciso su una questione nuova, perché la specifica doglianza relativa all'uso di un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri era stata proposta solo in appello, in violazione del divieto di domande nuove nel processo tributario; 2) comunque la notificazione non sarebbe invalida, poiché il requisito dell'iscrizione nei pubblici elenchi riguarda l'indirizzo del destinatario e non quello del mittente, e nel caso concreto la notifica aveva raggiunto il suo scopo, essendo la cartella pervenuta al contribuente e riferibile chiaramente all'ente della riscossione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha affermato che la questione sulla regolarità della notificazione della cartella rientrava nella causa petendi dedotta in primo grado e quindi poteva essere ulteriormente specificata in appello senza integrare domanda nuova. Ha poi ritenuto fondato il rilievo dell'ente della riscossione, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nella notificazione via PEC, l'utilizzo di un indirizzo istituzionale del mittente non risultante nei pubblici elenchi non comporta nullità se la notifica ha comunque consentito la piena conoscenza dell'atto e non vi è incertezza su provenienza e oggetto. Poiché nel caso concreto la casella di provenienza recava chiaramente il dominio dell'ente e quella di destinazione era attiva e risultante dall'INI-PEC, la notificazione è stata considerata validamente perfezionata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio tributario non è consentita la proposizione di domande nuove in appello; tuttavia la specificazione in secondo grado della questione relativa alla regolarità della notificazione dell'atto impositivo non integra domanda nuova se rientra nella medesima causa petendi già dedotta.

  • art. 26, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato come disciplina della notificazione della cartella di pagamento, ma la Corte esclude che la sua violazione sussista nel caso concreto, perché la notifica via PEC ha raggiunto lo scopo.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione non è configurabile quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo, con piena conoscenza del destinatario e assenza di lesione del diritto di difesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale evocata come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 3-bis, comma 1, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    La regola più rigorosa sull'indirizzo PEC riguarda le notifiche eseguite dagli avvocati e non opera come principio generale per ogni notificazione a mezzo PEC.

  • art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Per le notifiche nei confronti della pubblica amministrazione può essere utilizzato anche l'indice ivi previsto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la deduzione della invalidità della notificazione di un atto impositivo o di una cartella di pagamento consente di sottoporre al giudice la verifica dell'intero procedimento notificatorio; la specificazione, in appello, di un singolo vizio del procedimento non costituisce domanda nuova se resta all'interno della medesima causa petendi.
  • Nella notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo istituzionale del mittente non presente nei pubblici elenchi non determina automaticamente nullità o inesistenza dell'atto, se la comunicazione consente comunque al destinatario di conoscere in modo certo provenienza e contenuto dell'atto e di difendersi compiutamente.
  • Ai fini della validità della notificazione telematica, il requisito di maggiore rigidità formale riguarda soprattutto l'indirizzo del destinatario, che deve essere individuabile in un registro idoneo; per il mittente, invece, è decisivo che la provenienza dell'atto sia inequivoca.
  • La notificazione è validamente perfezionata quando ha raggiunto il suo scopo, sicché non è configurabile nullità se il destinatario ha effettivamente ricevuto l'atto e non vi è stata alcuna concreta lesione del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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