Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/06/2025 n. 16818 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva annullato l’accertamento IRPEF relativo al 2010. L’avviso attribuiva ad A.A. un reddito di 354.314 euro, quale quota del 50% dei maggiori utili extracontabili contestati alla società, cui erano stati disconosciuti costi per operazioni inesistenti e recuperato un maggior reddito d’impresa superiore a 700.000 euro. L’unico motivo di ricorso denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 40, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973: secondo l’Ufficio, la sola estraneità della contribuente alla gestione non bastava a superare la presunzione di distribuzione degli utili e non si poteva esigere la prova di un fatto negativo, cioè la mancata percezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR. Ha ribadito che la ristretta base sociale consente di presumere, in via semplice, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili, ma che il socio può superare tale presunzione dimostrando in modo preciso e rigoroso la propria assoluta estraneità alla gestione e alla vita della società. La CTR aveva ritenuto tale prova raggiunta sulla base della documentazione relativa alle attività professionali svolte all’estero e alla residenza della contribuente in Svezia; accertata l’estraneità, non era necessaria anche la prova concreta della mancata percezione degli utili. L’Agenzia, soccombente, è stata condannata a pagare ad A.A. 10.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Tale meccanismo probatorio non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria.

    La ristrettezza della compagine sociale costituisce il fatto noto da cui può desumersi, con presunzione semplice, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili; non si tratta di una presunzione di secondo grado. Il socio può fornire prova contraria, anche dimostrando la propria assoluta estraneità alla gestione societaria.

  • Artt. 39, comma 1, lett. d), e 40, comma 1, secondo capoverso, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili.

    In una società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati possono presumersi distribuiti ai soci. La presunzione è superabile con prova contraria; tra le forme ammesse dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte rientra la dimostrazione rigorosa dell’assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita societaria. La sola circostanza che il bilancio presenti perdite non è sufficiente.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è indicata come parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione, proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha esaminato il motivo dell’Agenzia nel merito e lo ha rigettato.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, poiché l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con compagine ristretta, l’accertamento di utili extracontabili consente di presumere la loro distribuzione ai soci: la presunzione si fonda sulla ristrettezza della compagine e non richiede ulteriori riscontri sulle movimentazioni bancarie o sugli acquisti dei singoli soci.
  • Il socio può superare la presunzione dimostrando, con elementi precisi e rigorosi, la propria assoluta estraneità alla gestione e alla vita della società. Non è indispensabile provare anche la mancata percezione concreta degli utili, secondo il principio applicato in questa decisione.
  • La mera titolarità formale delle quote o la deduzione di non aver partecipato alla gestione non bastano, da sole: occorre documentare circostanze concrete che dimostrino l’effettiva estraneità societaria.
  • La sola chiusura dell’esercizio in perdita non dimostra che gli utili extracontabili non siano stati distribuiti; può invece rilevare la prova che siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.