Cassazione Penale, Sentenza n. 00082/2026 del 02/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro denunciando: (1) violazione degli artt. 163 e 165 cod. pen. e vizio di motivazione perché la sospensione condizionale della pena era stata subordinata alla demolizione dei manufatti abusivi e al ripristino dello stato dei luoghi senza adeguata motivazione, nonostante fosse la prima concessione del beneficio; (2) violazione dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 e dell'art. 181 d.lgs. 42/2004 per la mancata revoca dell'ordine di demolizione a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato edilizio; (3) mancata concessione della sospensione condizionale libera da oneri in ragione dell'estinzione per prescrizione; (4) vizio circa la qualificazione del fatto come invasione di terreni/edifici (artt. 633 e 639-bis c.p.), con la prospettazione che i ricorrenti fossero possessori/occupanti di fatto del terreno ATERP e quindi mancasse l'elemento psicologico del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha in parte accolto i ricorsi. Ha ritenuto fondato il primo motivo: la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo è misura ammissibile ma richiede una motivazione specifica, che né il Tribunale né la Corte d'appello hanno fornito; perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che subordinava la sospensione condizionale della pena alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, disponendo il rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio su tale punto. Ha invece respinto la doglianza sulla revoca dell'ordine di demolizione (secondo motivo), ritenendo che non potesse disporre la revoca perché con la sentenza di primo grado non era stata materialmente ordinata la demolizione (il provvedimento era solo condizione della sospensione); ha altresì ritenuto infondata la censura relativa alla qualificazione del reato di invasione, confermando la responsabilità riconosciuta dalla Corte d'appello. Le altre censure risultano assorbite o manifestamente infondate. Sentenza trattata in camera di consiglio; P.Q.M.: annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi e rinvia per nuovo giudizio sulla relativa statuizione.
Norme richiamate
Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ricorda che il beneficio può essere concesso e che la sua concessione può essere subordinata a condizioni, ma l'imposizione di condizioni come la demolizione richiede motivazione specifica soprattutto quando il beneficio è concesso per la prima volta.
Consente di subordinare la sospensione condizionale alla riparazione del danno cagionato dal reato (ad es. demolizione o rilascio del bene); la Corte afferma che la subordinazione è legittima ma esige una motivazione adeguata che giustifichi la necessità della condizione.
Riferito nei principi (giudizio prognostico di cui all'art. 164): la valutazione prognostica può emergere dalla complessiva motivazione e dalla valutazione della condotta, e deve essere esplicitata quando si impone una condizione onerosa per la sospensione.
art. 31 comma 9 d.P.R. 380/2001
Prevede che l'ordine di demolizione consegue alle sentenze di condanna per i reati edilizi; la Corte chiarisce che l'estinzione per prescrizione comporta in linea di principio la revoca dell'ordine di demolizione, ma qui la revoca non è applicabile perché la demolizione non era stata materialmente ordinata in una sentenza di condanna (era solo condizione della sospensione).
Norma riferita dalla giurisprudenza citata: la qualificazione e le conseguenze sanzionatorie per il reato edilizio rilevano per l'ordine di demolizione in sentenze di condanna.
Richiamato in relazione alla tutela del paesaggio e alla possibilità di ordine di demolizione; i principi sono richiamati dai ricorrenti ma la Corte non ha accolto la doglianza in assenza di un ordine di demolizione da revocare.
Reato di invasione di terreni o edifici; la Corte ha confermato la sussistenza dell'elemento psicologico della volontà di invadere, anche se i ricorrenti sostenevano un possesso di fatto.
Reato relativo ad altri illeciti connessi all'occupazione: considerato nella doglianza ma la Corte ha ritenuto infondata la contestazione sull'elemento soggettivo.
Norme procedurali sul trattamento del ricorso in camera di consiglio: la Corte ha trattato il ricorso in camera di consiglio per assenza di istanza di trattazione orale.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla demolizione o ad altre misure riparatorie, ma il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente perché ritiene necessaria tale condizione, soprattutto quando il beneficio è concesso per la prima volta.
- Se un reato edilizio è dichiarato estinto per prescrizione, in linea di principio l'ordine di demolizione derivante da una sentenza di condanna deve essere revocato; tuttavia, se non è stata materialmente pronunciata una sentenza di condanna che impone la demolizione (ad esempio la demolizione era solo una condizione della sospensione), non sussiste un provvedimento autonomo da revocare.
- La qualificazione del fatto come invasione non è esclusa dal mero possesso/occupazione di fatto di un terreno demaniale o di proprietà pubblica: l'elemento psicologico può sussistere se il soggetto, pur detenendo o occupando materialmente il bene, agisce in modo da impedire l'uso pubblico o la destinazione prevista dall'ente proprietario.
- In sede di appello o ricorso è essenziale indicare puntualmente le doglianze e richiedere l'esplicitazione motivazionale: la mancanza di motivazione ha concrete conseguenze di annullamento e rinvio limitato alla specifica statuizione carente.
- Quando si contesta l'ordine di demolizione, va verificato se tale ordine sia stato effettivamente disposto in una sentenza di condanna o se si tratti di una condizione accessoria alla sospensione; la rilevanza pratico-giuridica della revoca dipende da questa distinzione.
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