Cassazione Penale, Sentenza n. 00008/2026 del 02/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. (tentativo di furto in appartamento con aggravante della violenza sulle cose e recidiva), deducendo errore di diritto nel calcolo della prescrizione. In particolare ha contestato che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto della natura tentata del reato (dovendo quindi ridurre la pena edittale massima) e che non avrebbe dovuto considerare l'aumento previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen. per il calcolo della prescrizione perché, sempre per effetto di tale norma, la recidiva si sarebbe trasformata in aggravante ad effetto comune. Ha inoltre chiesto il rinvio alle Sezioni Unite per presunto contrasto giurisprudenziale sulla rilevanza dell'aumento di cui all'art. 63, comma 4, nel calcolo della prescrizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello ha effettivamente usato, per il calcolo della prescrizione, la pena prevista per il reato consumato (10 anni) senza tener conto della riduzione per il tentativo, ma ha precisato che, anche correggendo l'errore, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello né lo è alla data odierna. Calcoli effettuati: pena massima per il reato tentato = riduzione minima di un terzo su 10 anni = 6 anni e 8 mesi; applicazione dell'aumento massimo di un terzo ex art. 63, comma 4 = 8 anni, 2 mesi e 20 giorni quale pena edittale massima da considerare per la prescrizione; interruzione della prescrizione con la sentenza di primo grado (4/12/2020) e, trattandosi di recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, aumento del tempo necessario a prescrivere di due terzi ex art. 161, comma 2, con conseguente tempo necessario a prescrivere complessivo di anni 13, mesi 8 e giorni 10, ancora non decorso. La Corte ha inoltre respinto la tesi secondo cui l'aumento ex art. 63, comma 4, non debba essere considerato ai fini della prescrizione, richiamando consolidata giurisprudenza e pronunce delle Sezioni Unite. Per il rigetto del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Disciplina del tentativo: la pena detentiva massima per il reato tentato va calcolata applicando la riduzione minima prevista dalla legge (un terzo) alla pena prevista per il reato consumato.
art. 624 bis cod. pen.
Norma relativa al furto con violenza sulle cose; la Corte ha preso a riferimento la pena edittale per il reato aggravato ai fini del calcolo della prescrizione, previa eventuale riduzione per il tentativo.
art. 625 n. 2 cod. pen.
Aggravante speciale richiamata nel capo di imputazione; è stata ritenuta sussistente e rilevante ai fini del calcolo della pena edittale e della prescrizione.
art. 99, comma 4 cod. pen.
Recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale: qualificata come circostanza ad effetto speciale che incide sul calcolo della prescrizione; il relativo aumento del tempo necessario a prescrivere è stato applicato (aumento del tempo di prescrizione di due terzi).
art. 63, comma 4 cod. pen.
Criterio moderatore nel concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale: limita l'aumento complessivo della pena ad un terzo. Ai fini della prescrizione, le circostanze ad effetto speciale concorrenti vanno considerate autonomamente ma il calcolo dell'aumento va effettuato rispettando il limite massimo previsto da questa norma.
art. 157 cod. pen.
Regola generale sul calcolo della prescrizione: le circostanze ad effetto speciale incidono sul calcolo del tempo necessario a prescrivere; non è prevista deroga in caso di più circostanze concorrenti, perciò si applicano le regole di coordinamento con l'art. 63, comma 4.
art. 161, comma 2 cod. pen.
Effetto dell'interruzione della prescrizione per sentenza di condanna: il termine di prescrizione ricomincia a decorrere e, se sussiste recidiva con aumento previsto, il tempo necessario a prescrivere si incrementa (nel caso, di due terzi).
Massime di principio
- Per un reato tentato, nel calcolo della prescrizione va prima applicata la riduzione minima prevista per il tentativo (un terzo) alla pena edittale prevista per il reato consumato.
- Quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, ai fini della prescrizione vanno considerate tutte le circostanze ritenute sussistenti; il relativo aumento di pena si calcola applicando il limite stabilito dall'art. 63, comma 4 (aumento complessivo non superiore a un terzo).
- La recidiva qualificata come circostanza ad effetto speciale incide sul calcolo della prescrizione e può determinare un aumento del tempo necessario a prescrivere (es. aumento di due terzi per recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale), indipendentemente dalla facoltatività dell'aumento di pena nella determinazione della sanzione concreta.
- Eventi che interrompono la prescrizione (es. sentenza di primo grado) fanno ricominciare il computo; quindi, anche se la prescrizione sembrasse prossima alla scadenza, un'interruzione può rendere il termine non ancora decorso.
- Per prospettare un rinvio alle Sezioni Unite occorre dimostrare un contrasto giurisprudenziale effettivo e rilevante; le pronunce di legittimità citate nel caso indicano invece orientamento consolidato secondo cui le aggravanti ad effetto speciale si considerano ai fini della prescrizione, con l'applicazione del limite di cui all'art. 63, comma 4.
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