Cassazione Penale, Sentenza n. 00005/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che confermava la responsabilità per tentato furto e rideterminava le pene. Aurora deduceva: 1) contestazione della riduzione per il tentativo (art. 56 c.p.) ritenuta insufficiente e carente di motivazione rispetto al minimo edittale; 2) violazione dell'art. 63, comma 4 c.p. per aver cumulato aumenti speciali senza applicare il regime mitigatorio previsto; 3) mancata motivazione nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche, non valorizzando le dichiarazioni spontanee. Caponetto deduceva violazione per mancata concessione delle attenuanti generiche (giovane età e presunti elementi positivi).
La decisione
Il ricorso di Aurora è stato accolto solo in parte: il Primo motivo (riduzione per tentativo) è stato ritenuto infondato; il Secondo motivo (violazione art. 63, comma 4 c.p. e calcolo della pena) è stato ritenuto fondato. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Aurora limitatamente al trattamento sanzionatorio (irregolarità nel calcolo e nella conciliazione delle aggravanti speciali) e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio sul punto. Ha dichiarato l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità per Aurora. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato. Il ricorso di Caponetto è stato dichiarato inammissibile (manifestamente infondato). La Corte ha inoltre richiamato il principio di distinzione tra pena "illegale" e pena "illegittima" e i limiti dell'intervento officioso della Corte di legittimità.
Norme richiamate
art. 110 cod.pen.
La partecipazione nel concorso di persone nel reato è stata utilizzata per qualificare la fattispecie come concorso di persone nell'azione delittuosa.
art. 56 cod.pen.
Riferita alla riduzione per il tentativo: la Corte territoriale aveva ridotto la pena in misura limitata per il tentativo, motivando con la "avanzata dinamica della condotta"; la Cassazione ha ritenuto legittimo non applicare la riduzione nella sua massima estensione se motivato, ma ha censurato l'erroneo ricalcolo successivo della pena.
art. 624-bis cod.pen., comma 3 (in relazione all'art. 625 n.2)
Norma sostanziale contestata per il tentato furto in abitazione: da cui è stata desunta la base edittale per la determinazione della pena.
art. 63, comma 4 cod.pen.
Regime di trattamento delle circostanze aggravanti in concorso ad effetto speciale: la Corte territoriale ha applicato aumenti per ciascuna aggravante senza applicare il regime mitigatorio previsto; la Cassazione ha ritenuto tale applicazione erronea e censurabile.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Norma processuale sulla motivazione dei motivi di cassazione: i ricorsi deducevano inosservanza della legge penale e insufficiente motivazione; la Corte ha valutato singolarmente la fondatezza delle censure.
art. 587 cod.proc.pen.
Richiamato dal P.G. in relazione all'effetto estensivo degli effetti dell'annullamento verso gli altri imputati; la Corte ha comunque limitato l'annullamento nei confronti di Aurora e non ha accolto il ricorso di Caponetto.
art. 624 cod.proc.pen. (richiamato)
Citato con riferimento alla declaratoria di responsabilità irrevocabile; la Corte ha dichiarato l'irrevocabilità della condanna sul piano sostanziale.
Massime di principio
- La distinzione tra pena "illegale" e pena "illegittima" è fondamentale: la Cassazione interviene d'ufficio solo se la pena eccede i limiti edittali (pena illegale); errori di calcolo o di applicazione delle regole di commisurazione che non comportano superamento dei limiti edittali danno luogo a pena illegittima e non sempre giustificano l'intervento d'ufficio.
- In presenza di più aggravanti ad effetto speciale, il giudice deve applicare il regime previsto dall'art. 63, comma 4 c.p.: non è corretto sommerle automaticamente; occorre individuare l'aggravante prevalente e motivare i criteri adottati per eventuali aumenti.
- La riduzione per il tentativo (art. 56 c.p.) può essere modulata entro la forbice edittale dal giudice in funzione delle circostanze concrete (es. grado di realizzazione della condotta), ma la motivazione deve spiegare chiaramente la ragione della misura scelta rispetto al minimo edittale.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi effettivamente valutabili; la giovane età o lo stato di incensuratezza non sono di per sé sufficiente ragione per la loro concessione senza un accertamento sul loro influsso sulla personalità e sul comportamento.
- Le dichiarazioni confessorie o spontanee dell'imputato non necessariamente determinano la concessione di attenuanti: se il quadro indiziario è già evidente e la confessione non apporta contributo probatorio rilevante, il giudice può legittimamente negare le attenuanti.
- Una pronuncia di annullamento parziale sul trattamento sanzionatorio può determinare il rinvio per nuovo giudizio limitato agli aspetti sanzionatori, mentre la dichiarazione di responsabilità sostanziale può restare irrevocabile; il successo parziale di un ricorso può non estendersi automaticamente agli altri coimputati salvo esigenze previste dalle norme processuali.
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