Cassazione Penale, Sentenza n. 00006/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione di norme penali e processuali (art. 152, art. 162-ter, artt. 624, 625, 110 c.p. e norme sul procedimento) e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto procedibile il reato nonostante in atti vi fosse la remissione di querela (datata 27/02/2023 e depositata il 28/02/2023) e l'integrale risarcimento del danno; si sostiene che la remissione rendeva il reato non procedibile e che la questione era stata devoluta in appello; (2) nullità della sentenza per mancata convocazione degli imputati all'udienza di revoca della messa alla prova (violazione delle norme sul contraddittorio e sulle forme di fissazione dell'udienza), con la censura che tale nullità, essendo intermedia, poteva essere dedotta nel grado successivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: la Corte territoriale non ha esaminato la questione relativa alla procedibilità in presenza della remissione di querela e del risarcimento del danno; inoltre la documentazione allegata al ricorso presenta una data incongruente (27/02/2027) e non è chiaro dinanzi a chi la remissione sia stata depositata, profili che devono essere accertati dal giudice del rinvio. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla questione della ritualità della remissione di querela e rinviata per nuovo giudizio alla sezione distaccata di Bolzano. Il secondo motivo è stato invece rigettato: la nullità per mancata convocazione all'udienza di revoca della messa alla prova è una nullità di regime intermedio ma nella fattispecie la difesa del ricorrente era presente all'udienza del 17/12/2021 e non ha eccepito, per cui la nullità è stata sanata. Il resto del ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato quale norma sulla concorso di persone nel reato; citato in relazione ai reati ascritti in primo grado.
art. 624 c.p.
Norma sul furto; citata quale elemento del capo di imputazione originario e richiamata nel ricorso.
art. 625 nn. 2 e 7 c.p.
Circostanze aggravanti previste dall'art. 625; richiamate nell'imputazione originaria.
art. 152 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della remissione di querela sulla procedibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario verificare la ritualità della remissione in sede di rinvio.
art. 162-ter c.p.
Richiamato in relazione all'avvenuto risarcimento del danno come elemento rilevante per eventuali benefici o valutazioni di procedibilità; la Corte ha ritenuto opportuno accertare la corrispondenza degli atti al fine di valutare la rilevanza della remissione e del risarcimento.
art. 606 c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata dal ricorrente per inquadrare le censure (lett. b, c, e). La Corte ha valutato i motivi alla luce delle forme previste.
art. 464-octies c.p.p., comma 2
Stabilisce che, ai fini della revoca della messa alla prova, il giudice fissa udienza ai sensi dell'art. 127 c.p.p. e dà avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. La Corte ha interpretato la norma nel senso che la revoca richiede un'udienza camerale partecipata per assicurare il contraddittorio; la mancata osservanza costituisce nullità a regime intermedio, salvo sanatoria per presenza e mancata eccezione.
art. 127 c.p.p.
Richiamato come norma sulle forme di fissazione dell'udienza; la Corte lo utilizza per affermare l'obbligo di udienza camerale partecipata per la revoca della messa alla prova.
art. 168-quater c.p.
Citato nel testo in relazione ai presupposti della revoca; la Corte lo menziona come riferimento alla specifica materia della revoca e alla necessità che il contraddittorio consenta di valutare i presupposti della revoca.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Riferito per qualificare la nullità del provvedimento di revoca adottato senza udienza camerale partecipata come nullità generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria se le parti hanno partecipato senza eccepire.
Massime di principio
- Se è allegata una remissione di querela e/o un risarcimento integrale del danno, il giudice d'appello deve esaminare espressamente la questione della procedibilità: l'assenza di tale valutazione può determinare l'annullamento della decisione e il rinvio per accertamenti.
- La ritualità e la datazione della remissione di querela devono essere verificate con attenzione: documenti con date incongrue o senza chiara indicazione del destinatario/deposito possono rendere necessario un accertamento istruttorio in sede di rinvio.
- La revoca della messa alla prova ai sensi dell'art. 464-octies c.p.p. richiede udienza camerale partecipata e preventiva comunicazione alle parti (principio del contraddittorio); la mancata osservanza configura una nullità di regime intermedio, ma tale nullità è sanabile se la parte era presente all'udienza e non ha eccepito.
- Le nullità 'a regime intermedio' devono essere tempestivamente eccepite; tuttavia la loro sanatoria può avvenire per comportamento processuale delle parti (presenza e mancata contestazione). Conviene sempre far valere formalmente l'eccezione in udienza se si ritiene che la convocazione non sia stata regolare.
- In situazioni simili è opportuno produrre e depositare documentazione comprovante la remissione e il risarcimento (con data certa e indicazione del deposito) e segnalare esplicitamente la questione in appello, affinché il giudice di merito la esamini e la motivi.
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