Cassazione Penale, Sentenza n. 00002/2026 del 02/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che, in sede di rinvio, ha disposto il sequestro preventivo di tre tabaccherie ritenute riconducibili a MAIO. Hanno formulato due motivi: (1) carenza assoluta di motivazione circa il periculum in mora, lamentando che il Tribunale si sia limitato ad affermare l'esistenza del pericolo senza spiegare in che modo la disponibilita' dei beni da parte di MAIO concretamente giustificasse il rischio di elusione; (2) vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante 'mafiosa' (concorso esterno e rapporti con i clan Amato e dei 'casalesi'), censurando l'insufficienza degli indizi, l'assenza di giudicato e la non sussistenza di rapporti attuali tali da giustificare l'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura atta ad accusare la decisione di essere 'priva di motivazione' in realta' attaccasse la persuasivita' del ragionamento del giudice di merito e dunque fosse inammissibile per difetto di vizio di diritto opponibile in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la carenza di interesse dei ricorrenti (l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe effetti sul sequestro) e, soprattutto, la preclusione delle censure sul fumus commissi delicti dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio (riconoscendo che la questione era gia' stata sottoposta al vaglio giurisdizionale). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
La Corte ha richiamato che, ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del reato di trasferimento fraudolento di valori, e' sufficiente l'attribuzione fittizia a terzi di denaro, beni o utilita'; non e' richiesto che il valore sia sproporzionato al reddito del cedente o che derivi da attivita' illecite. L'elemento intenzionale rimane soggettivo e distinto dall'oggettivo; il reato puo' essere commesso anche prima dell'avvio di misure di prevenzione, purché l'agente possa ragionevolmente presumere l'imminente avvio di tali procedimenti.
art. 325 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro e' ammesso per violazione di legge: vanno considerate tali anche le viziature della motivazione tanto gravi da rendere incomprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; pero' le censure che attaccano la mera persuasivita' della motivazione sono inammissibili.
art. 321 e art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa come norme invocate per censurare la motivazione (art. 321 in tema di motivazione degli atti; art. 125, comma 3, in tema di ordine di riesame), la Corte ha ritenuto comunque che le doglianze prospettate in realta' colpissero la credibilita' e la persuasivita' delle ragioni del giudice di merito e non un vero e proprio vizio di diritto idoneo a determinare l'ammissibilita' del ricorso.
principio di preclusione dopo decreto di rinvio/giudizio immediato (giurisprudenza consolidata)
La Corte ha ribadito il principio giurisprudenziale per cui, una volta emesso il decreto di rinvio a giudizio o il provvedimento che dispone il giudizio immediato, e' preclusa la possibilita' di rimettere in discussione, nel riesame del sequestro preventivo, la sussistenza del fumus commissi delicti, poiche' tale questione e' gia' stata sottoposta a verifica giurisdizionale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari patrimoniali e' ammesso solo per profili di diritto (violazione di legge) o per vizi motivazionali radicali; contestazioni che impugnino la persuasivita' del giudizio di merito sono inammissibili.
- Ai fini del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) e' sufficiente l'attribuzione fittizia di beni a terzi: non e' necessaria la prova di sproporzione rispetto al reddito o dell'origine illecita del valore trasferito.
- Il periculum in mora puo' essere fondato sulla concreta possibilita' che il disponente, già autore di trasferimenti fittizi a prestanome, possa ripetere la condotta e rendere difficile l'accertamento della titolarita' dei beni e la loro acquisizione da parte dell'autorita' giudiziaria.
- La qualificazione cautelare dell'aggravante 'mafiosa' puo' essere presa in considerazione, ma la sua esclusione non sempre incide sulla fondatezza del sequestro se il fumus del reato semplice risulta comunque sussistente.
- Dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del giudizio immediato, le questioni sulla sussistenza del fumus sono generalmente precluse nel riesame del sequestro preventivo, essendo gia' intervenuta una verifica giudiziale sulla consistenza dell'accusa.
- In sede di cassazione e' essenziale formulare censure che configurino un vero e proprio vizio di diritto: le doglianze puramente valutative o alternative della prova vanno sollevate in sede di merito e non sono idonee a fondare l'ammissibilita' del ricorso.
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