Cassazione Penale, Sentenza n. 00010/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di conferma d'appello denunciando nullità per mancata/irregolare notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado (art. 178 lett. c) c.p.p.): il primo decreto fu notificato solo al difensore e la notifica all'imputata non andò a buon fine; la Corte di appello rinviò l'udienza e ordinò nuova notifica, che tuttavia venne eseguita tardivamente (29/03/2025) presso il carcere. La difesa deduceva che, per la tardiva notifica, l'imputata non ha potuto chiedere la partecipazione all'udienza o essere tradotta in giudizio, rendendo nulla la successiva decisione camerale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la notifica all'imputata non sia stata omessa ma tardiva e che la nullità conseguente sia di "regime intermedio" (riguardante l'intervento dell'imputato) e quindi soggetta a rilevazione o eccezione entro i termini dell'art. 180 c.p.p. Poiché il difensore non ha eccepito la nullità in tempo (non ha proposto conclusioni scritte né chiesto trattazione orale) e l'imputata non ha tempestivamente richiesto la partecipazione dopo la tardiva notifica, la nullità non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione. Perciò il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma sostanziale del reato per il quale la ricorrente era stata condannata in primo grado; citata per indicare la fattispecie contestata.
Richiamato dalla difesa come vizio di nullità assoluta per mancata notifica dell'atto di citazione; la Corte ha ritenuto che non si sia configurata una nullità assoluta perché la notifica non è stata omessa, bensì tardiva, e quindi la fattispecie rientra nelle nullità di "regime intermedio".
Richiamato nel testo come riferimento alle nullità processuali; la Corte ha escluso la sussistenza di una nullità assoluta insanabile ai sensi dell'art. 179.
art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)
«entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza»
Stabilisce il termine perentorio per chiedere la discussione orale e per l'imputato, tramite difensore, la partecipazione all'udienza in camera di consiglio; la Corte ha osservato che, pur esistendo tale termine, l'imputata avrebbe comunque potuto rilevare la tardività della notifica e chiedere la rinnovazione o la traduzione.
art. 94 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (disposizione transitoria)
«Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, ... e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito..."
Precisazione sulla normativa applicabile alle impugnazioni proposte prima del 1° luglio 2024; la Corte ha usato tale criterio per stabilire quale disciplina temporale si applicasse al caso.
Riguarda il termine a comparire per il giudizio di appello; la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che limita l'applicazione del nuovo termine di 40 giorni solo alle impugnazioni introdotte dal 1° luglio 2024.
Stabilisce i termini entro cui devono essere rilevate le nullità: la Corte ha ricordato che le nullità di regime intermedio devono essere rilevate o eccepire prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
Norma sulla notificazione al difensore; nel caso non risultava che alla notifica del rinvio fosse stata aggiunta anche una comunicazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, ma la Corte ha ritenuto ciò non determinante ai fini dell'inammissibilità del ricorso, essendo mancata l'eccezione tempestiva.
Norma che consente l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende per atti di reclamo o impugnazioni per le quali non sia riconoscibile la colpa; la Corte ha disposto il versamento di € 3.000,00 dalla ricorrente per le ragioni di inammissibilità.
Sentenza Sez. U. n. 42124 del 27/06/2024
Giurisprudenza consolidata richiamata per affermare che il mancato rispetto del termine a comparire integra una nullità di "regime intermedio" che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata quale parametro per la valutazione della colpa della ricorrente ai fini dell'applicazione dell'onere di versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata o tardiva notifica del decreto di citazione per l'appello che non configuri un'assenza totale di notifica dà luogo a una nullità di "regime intermedio" (relativa all'intervento dell'imputato) e non a una nullità assoluta insulatinge: tale vizio deve essere fatto valere prima della deliberazione della sentenza di secondo grado ai sensi dell'art. 180 c.p.p.
- Se la notifica è soltanto tardiva, l'imputato (o il difensore) può, avendone notizia, rilevarne la tardività e chiedere la rinnovazione della notifica o la traduzione in giudizio; l'inerzia del difensore e dell'imputato può compromettere la rilevabilità successiva del vizio.
- Nel giudizio in camera di consiglio la richiesta di partecipazione o di discussione orale deve essere formulata nei termini perentori previsti dalla normativa applicabile (es. 15 giorni liberi prima dell'udienza secondo il citato art. 23-bis), salvo che la tardiva conoscenza dell'udienza non venga tempestivamente eccepita.
- La disciplina temporale delle notifiche (termine a comparire) può variare in funzione della data di proposizione dell'impugnazione; è necessario verificare quale testo normativo sia applicabile (regole transitorie come art. 94 d.lgs. 150/2022).
- Il mancato esercizio dell'eccezione processuale nei termini utili fa perdere la possibilità di dedurre il vizio in sede di ricorso per cassazione; ciò può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di spese e ammende ex art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00001/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00002/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00005/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00006/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00008/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00011/2026 del 02/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →