Sentenza del 20/06/2019 n. 16545 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società, per l'anno d'imposta 2005, ricavi inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, recuperando maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. Di conseguenza, aveva attribuito ai soci, ai fini IRPEF, un maggior reddito di partecipazione, presumendo la distribuzione pro quota degli utili extracontabili in ragione della ristretta base sociale. La società ha contestato l'utilizzo degli studi di settore, sostenendo che il trasferimento dell'impianto industriale e la conseguente sospensione o riduzione dell'attività avessero determinato il minor reddito dichiarato. I soci hanno contestato sia l'accertamento societario sia la presunzione di distribuzione degli utili.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati tutti. Ha ritenuto legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore, poiché il contraddittorio preventivo era stato regolarmente attivato e la società non aveva fornito documenti o elementi concreti idonei a dimostrare che la propria situazione fosse anomala rispetto al modello considerato dagli studi. La mera allegazione del trasferimento dell'impianto e del rallentamento produttivo non è stata ritenuta sufficiente. È stata inoltre confermata la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in una società a ristretta base partecipativa, salvo prova contraria. I soci non avevano dimostrato né la propria estraneità alla gestione né che gli utili fossero stati accantonati o reinvestiti dalla società. È stato disposto anche il pagamento dell'ulteriore contributo unificato; nulla sulle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto attività difensiva in cassazione.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies
Gli studi di settore costituiscono strumenti di ricostruzione statistica della normale redditività. Il loro scostamento dai ricavi dichiarati non è sufficiente da solo, ma può fondare l'accertamento se, dopo il contraddittorio, risultano applicabili concretamente alla specifica attività.
Disciplina l'utilizzo degli studi di settore e il contraddittorio con il contribuente, necessario per consentire la valutazione delle peculiarità dell'attività e delle eventuali giustificazioni dello scostamento.
Cass. Sezioni Unite n. 26635 del 18 dicembre 2009
La procedura di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente.
L'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto e valutare le contestazioni del contribuente; quest'ultimo deve fornire una prova concreta delle circostanze che giustificano il reddito inferiore.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. Il contribuente può neutralizzarle dimostrando elementi di discordanza o anomalia rispetto alla situazione normalmente considerata dallo studio di settore.
Ripartisce l'onere della prova: l'Amministrazione deve provare l'applicabilità dello standard e il contribuente deve provare i fatti specifici che giustificano lo scostamento o impediscono l'attribuzione degli utili.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente riproporre valutazioni generiche o contestazioni già esaminate.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore non determina automaticamente l'accertamento: è necessario il contraddittorio preventivo e l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard alla concreta attività del contribuente.
- Nel contraddittorio e nel successivo giudizio non basta allegare circostanze astrattamente idonee a spiegare i minori ricavi; occorre produrre documenti, dati contabili e altri elementi verificabili che dimostrino l'effettiva incidenza di tali circostanze.
- In presenza di una società di capitali con base sociale ristretta, l'accertamento di ricavi o utili extracontabili può far presumere la loro distribuzione ai soci, anche se la sentenza riguardante la società non è ancora passata in giudicato.
- Il socio può superare la presunzione dimostrando concretamente di essere estraneo alla gestione oppure che gli utili non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società.
- Il socio, nel proprio giudizio IRPEF, non può limitarsi a contestare genericamente l'accertamento societario; deve concentrarsi sulla prova della mancata percezione o distribuzione degli utili.
- Quando sono pendenti giudizi collegati tra società e soci, il processo relativo ai soci deve essere coordinato con quello relativo alla società mediante riunione o sospensione, poiché l'accertamento societario costituisce il presupposto logico-giuridico di quello sui soci.
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