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Sentenza

Sentenza del 20/06/2019 n. 521 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sull'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto alla cessione di piattaforme galleggianti di perforazione offshore. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 148, lettere a) e c) - Esenzioni connesse ai trasporti internazionali - Cessione di piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici - Nozione di "navi adibite alla navigazione in alto mare" - Portata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego dell'esenzione IVA applicata alla cessione di tre piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici vendute a società maltesi. La ricorrente sosteneva che le piattaforme rientrassero nella nozione unionale di "navi adibite alla navigazione in alto mare" prevista dall'articolo 148, lettere a) e c), della direttiva IVA, anche se durante l'attività di perforazione rimanevano immobili. Le autorità fiscali ritenevano invece che l'esenzione richiedesse un utilizzo effettivo e prevalente per la navigazione e non soltanto l'idoneità tecnica a spostarsi in mare.

La decisione

La Corte di giustizia ha interpretato restrittivamente l'esenzione e ha stabilito che la nozione di "navi adibite alla navigazione in alto mare" riguarda opere galleggianti utilizzate almeno principalmente o prevalentemente per muoversi nello spazio marittimo. Le piattaforme autoelevatrici, pur potendo essere rimorchiate fino al sito di perforazione, sono utilizzate prevalentemente in posizione statica, con le gambe appoggiate sul fondo marino, per sfruttare giacimenti di idrocarburi. Pertanto, la cessione non rientra nell'esenzione IVA, ferma la verifica finale del giudice nazionale sulle caratteristiche concrete delle piattaforme. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 148, lettere a) e c)

    "Gli Stati membri esentano" le cessioni e le operazioni relative alle navi "adibite alla navigazione in alto mare" utilizzate per il trasporto a pagamento o per attività commerciali, industriali o della pesca.

    L'esenzione si applica soltanto a navi o opere galleggianti utilizzate principalmente o prevalentemente per la navigazione in alto mare e per le attività indicate dalla norma. Non è sufficiente l'idoneità tecnica alla navigazione o uno spostamento meramente occasionale e strumentale.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 131

    "Le esenzioni [...] si applicano [...] alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione [...] e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso".

    Gli Stati membri possono stabilire condizioni applicative e controlli per garantire la corretta applicazione delle esenzioni, senza però modificarne la portata secondo criteri incompatibili con il diritto dell'Unione.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 15, punti 4 e 5

    Prevedeva l'esenzione per le cessioni e le operazioni relative a navi "adibite alla navigazione d'alto mare".

    La disposizione precedente, sostanzialmente identica all'articolo 148 della direttiva IVA, costituisce un riferimento interpretativo per la disciplina vigente.

  • Codice tributario rumeno, articolo 143, paragrafo 1, lettera h)

    Prevede l'esenzione per le operazioni relative a navi adibite alla navigazione marittima e utilizzate per il trasporto internazionale, la pesca o altre attività economiche.

    La norma nazionale deve essere interpretata in conformità alla direttiva IVA e non può estendere l'esenzione a strutture che, secondo i criteri unionali, non siano prevalentemente destinate alla navigazione.

  • Decreto legislativo rumeno n. 42/1997, articolo 23

    Include tra le "navi" anche impianti galleggianti e unità normalmente non destinate allo spostamento, tra cui le piattaforme di perforazione.

    La qualificazione come "nave" secondo il diritto nazionale non è decisiva ai fini dell'esenzione IVA unionale, che richiede una nozione autonoma e uniforme di diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • Le esenzioni IVA previste dalla direttiva devono essere interpretate restrittivamente, poiché costituiscono deroghe al principio generale di imponibilità delle cessioni e dei servizi.
  • Per beneficiare dell'esenzione relativa alle navi d'alto mare non basta che il bene sia galleggiante, tecnicamente navigabile o abbia effettuato trasferimenti in mare: occorre che la navigazione costituisca la sua funzione principale o prevalente.
  • Quando un'unità viene utilizzata prevalentemente in posizione immobile per svolgere un'attività produttiva, estrattiva o industriale, tende a non rientrare nell'esenzione prevista per le navi destinate alla navigazione internazionale.
  • La qualificazione attribuita dal diritto nazionale non determina automaticamente l'applicazione dell'esenzione IVA: le nozioni rilevanti devono essere interpretate uniformemente a livello dell'Unione europea.
  • In casi analoghi è necessario esaminare l'utilizzo effettivo e prevalente del bene, valutando la sua funzione concreta e non soltanto le caratteristiche costruttive o la possibilità astratta di navigare.

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