Sentenza del 20/06/2019 n. 934 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposta registro - Sentenze e atti giudiziari - Trasferimento di ricchezza - Condizione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto dovuta l’imposta di registro. Il testo unico dell’imposta di registro prevede l’imposizione degli atti giudiziari senza subordinare il tributo all’effettiva esecuzione della decisione, al recupero del credito o alla realizzazione di un concreto trasferimento di ricchezza. Il successivo fallimento del debitore, anche se rende di fatto ineseguibile la pronuncia, non elimina l’obbligo tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’assoggettabilità a imposta di registro di una sentenza che aveva rigettato l’opposizione a un decreto ingiuntivo. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l’imposta non fosse dovuta perché il successivo fallimento del debitore aveva impedito l’esecuzione concreta della pronuncia e quindi non si era verificato alcun effettivo trasferimento di ricchezza. La decisione ha escluso che l’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari dipenda dalla realizzazione concreta del credito o da un effettivo arricchimento patrimoniale.
Norme richiamate
Testo unico dell’imposta di registro
La disciplina assoggetta a imposta gli atti giudiziari secondo la loro natura ed effetti giuridici, senza richiedere che si verifichi un effettivo e concreto trasferimento di ricchezza o che la pronuncia venga materialmente eseguita.
Massime di principio
- L’imposta di registro sugli atti giudiziari può essere dovuta per il solo fatto che sia stata emessa una pronuncia rientrante tra quelle soggette a registrazione, indipendentemente dall’effettivo risultato economico prodotto.
- L’inesecuzione della sentenza, l’insolvenza o il fallimento della parte obbligata non escludono automaticamente l’obbligo di registrazione e di pagamento dell’imposta.
- Per stabilire se il tributo sia dovuto occorre verificare la tipologia e il contenuto giuridico dell’atto secondo la disciplina dell’imposta di registro, non soltanto l’esistenza di un concreto arricchimento patrimoniale.
- L’imposta di registro sugli atti giudiziari ha natura collegata alla formalizzazione giuridica della decisione e non necessariamente alla sua effettiva esecuzione o riscossione.
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