Sentenza del 20/06/2019 n. 1243 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - conferimento di immobili - valore - passività - rilevanza - afferenza al cespite - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto, ai fini dell'imposta di registro sul conferimento di immobili, la deducibilità di un mutuo ipotecario accollato alla società. Il mutuo, tuttavia, era stato contratto personalmente dal conferente per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa. L'Amministrazione ha sostenuto che la passività non fosse inerente agli immobili conferiti e non potesse quindi essere sottratta dal relativo valore imponibile ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. 131/1986. Ha inoltre contestato la motivazione apparente della sentenza di primo grado, che aveva esaminato l'assenza di intento elusivo senza pronunciarsi adeguatamente sulla violazione dell'art. 50.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, nel conferimento di immobili da parte di una persona fisica, sono deducibili dal valore del bene soltanto le passività direttamente inerenti all'immobile o al diritto trasferito, non anche i debiti personali del conferente, sebbene successivamente accollati alla società e garantiti da ipoteca sull'immobile. Poiché il mutuo era stato contratto per esigenze personali del conferente e le somme non erano state riversate alla società, il debito non è stato considerato collegato all'oggetto del conferimento. È stata quindi ritenuta legittima la maggiore imposta di registro richiesta dall'Agenzia, con condanna della società al pagamento di 3.500 euro per le spese del giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 50 del d.P.R. n. 131/1986
Qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alla società.
La deduzione delle passività è ammessa solo per debiti e oneri inerenti al bene o diritto immobiliare trasferito. Non sono deducibili i debiti personalmente assunti dal conferente per finalità estranee al bene conferito, anche se la società se ne accolla il pagamento.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle contestazioni effettivamente sottoposte al suo esame. La sentenza di primo grado è stata censurata perché aveva affrontato l'assenza di intento elusivo, ma non la questione centrale relativa all'inerenza della passività ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. 131/1986.
Art. 1273 c.c.
La disciplina dell'accollo non determina automaticamente la deducibilità fiscale del debito dalla base imponibile. Anche un accollo validamente perfezionato deve riguardare una passività oggettivamente collegata al bene conferito.
Direttiva CEE n. 69/335
La disciplina nazionale sulla determinazione della base imponibile per i conferimenti societari deve essere interpretata nel senso di considerare le passività effettivamente connesse all'operazione e al bene trasferito.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione: sentenze nn. 2849/1996, 536/2001, 16768/2002, 10486/2003, 26854/2007, 11775/2008, 14540/2008, 2577/2011 e 3444/2014
Possono assumere rilevanza solo pesi inerenti il bene immobile o il diritto reale immobiliare in se stesso considerato; non invece gli oneri personalmente assunti dai conferenti e poi eventualmente oggetto di accollo da parte della società.
La giurisprudenza distingue tra debiti propri dell'azienda o del bene trasferito, che possono ridurre la base imponibile, e debiti personali del conferente, che restano irrilevanti anche se garantiti da ipoteca sull'immobile e accollati dalla società.
Massime di principio
- Nel conferimento di un immobile in società, la base imponibile dell'imposta di registro può essere ridotta solo delle passività aventi un nesso diretto e oggettivo con l'immobile trasferito.
- Un mutuo personale del conferente non diventa deducibile per il solo fatto di essere garantito da ipoteca sull'immobile conferito o di essere formalmente accollato dalla società.
- Per dimostrare l'inerenza della passività occorre verificare la finalità originaria del finanziamento, l'impiego concreto delle somme e il collegamento funzionale con il bene oggetto del conferimento.
- L'assenza di intento elusivo non è sufficiente a rendere deducibile una passività: la questione decisiva è il rispetto dei requisiti oggettivi previsti dall'art. 50 del d.P.R. 131/1986.
- Quando il debito è stato contratto per esigenze personali del conferente e le somme non sono state utilizzate nell'interesse della società o del bene conferito, l'Amministrazione può legittimamente escluderlo dalla deduzione e liquidare una maggiore imposta.
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