Sentenza del 20/06/2019 n. 799 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sospensione amministrativa e sospensione giudiziale - Interessi per il periodo di sospensione giudiziale - Interessi da sospensione per cartella "in rottamazione"e interessi di mora.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la distinzione tra sospensione amministrativa e sospensione giudiziale e, in particolare, il regime degli interessi applicabili durante il periodo di sospensione giudiziale. La sospensione amministrativa, disposta dalla stessa autorità che ha emesso l'atto, giustifica interessi di natura compensativa, collegati alla dilazione del pagamento e agli adempimenti informativi dell'autorità. La sospensione giudiziale, invece, è disposta da un giudice terzo sulla base del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il contribuente contestava inoltre la debenza degli interessi relativi a una cartella inserita nella rottamazione, sostenendo che tali interessi fossero incompatibili con la disciplina agevolativa.
La decisione
La pretesa relativa agli interessi è stata ritenuta non fondata nei termini prospettati dall'Amministrazione. Per il periodo di sospensione giudiziale, in assenza di una specifica disciplina applicabile, il tasso dovuto è quello legale; la disposizione introdotta dall'art. 8-bis dell'art. 47 del D.Lgs. 546/1992 ha natura innovativa e si applica, secondo la giurisprudenza richiamata, solo ai periodi d'imposta successivi al 2016. Quanto alla cartella oggetto di rottamazione, non sono dovuti gli interessi maturati per la sospensione, poiché il loro mantenimento, a fronte dell'esclusione degli interessi di mora prevista dalla definizione agevolata, contrasterebbe con la finalità della rottamazione e determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento. L'esito è quindi favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione relativa agli interessi durante la sospensione giudiziale ha carattere innovativo e, secondo la giurisprudenza richiamata, non è applicabile retroattivamente, ma opera solo per i periodi d'imposta dal 2016 in avanti.
Disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (rottamazione)
La definizione agevolata esclude gli interessi di mora secondo i termini previsti dalla relativa disciplina. Non possono essere mantenuti interessi sostanzialmente collegati alla sospensione quando ciò vanificherebbe la finalità agevolativa e introdurrebbe una disparità rispetto ai contribuenti che non hanno fruito della sospensione.
Codice civile, art. 1284
In assenza di una specifica previsione normativa che stabilisca un diverso tasso per il periodo di sospensione giudiziale, gli interessi devono essere calcolati al tasso legale.
Massime di principio
- La sospensione amministrativa e quella giudiziale non sono equivalenti: la prima costituisce una dilazione concessa dall'autorità procedente e può giustificare interessi compensativi; la seconda è una misura cautelare del giudice e richiede una specifica base normativa per l'applicazione di interessi diversi da quelli legali.
- In materia tributaria, una norma che introduce per la prima volta un particolare regime degli interessi durante la sospensione giudiziale non dovrebbe essere applicata retroattivamente, salvo espressa previsione normativa.
- Quando manca una disposizione specifica sul tasso applicabile durante una sospensione giudiziale, il riferimento ordinario è il tasso legale, non automaticamente il tasso degli interessi di mora.
- In presenza di una definizione agevolata o rottamazione, occorre interpretare le voci accessorie in modo coerente con la finalità della misura: non dovrebbero essere richiesti interessi che, pur formalmente qualificati come interessi da sospensione, producano un risultato equivalente al mantenimento di interessi esclusi dalla disciplina agevolativa.
- L'applicazione degli interessi non può determinare un'ingiustificata disparità tra contribuenti in situazioni sostanzialmente analoghe, soprattutto quando la sospensione giudiziale sia stata concessa perché il ricorso appariva meritevole di tutela cautelare.
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