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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28972/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2007, relativa al recupero di crediti indebitamente utilizzati e di imposte, oltre sanzioni e interessi. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibili sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale del contribuente, in quanto la lite non era stata ritenuta coinvolgente un atto impositivo. Nelle more, il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018. L'Agenzia ha poi negato la definizione sostenendo che la controversia non fosse definibile, perché la cartella derivante da controllo automatizzato non sarebbe un atto impositivo ma mero atto di liquidazione. Il contribuente ha impugnato tale diniego davanti alla Cassazione, deducendo con due motivi la natura impositiva della cartella e, quindi, la definibilità della controversia.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibili il diniego e il ricorso avverso di esso, ma ha accolto il ricorso del contribuente contro il diniego di condono. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 18298/2021, ha affermato che anche la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è suscettibile di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 quando costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente. Nel caso concreto la cartella non si limitava a una mera liquidazione di quanto già dichiarato, ma esprimeva un potere rettificativo e poneva il contribuente di fronte a una pretesa fiscale determinata nell'an e nel quantum. Poiché il contribuente aveva depositato domanda e pagamento dovuti, il giudizio si è estinto automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, con spese a carico della parte che le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato può sfociare in una cartella che, quando disconosce crediti indebitamente utilizzati e determina la pretesa fiscale, esprime un potere rettificativo e può costituire il primo atto impositivo comunicato al contribuente.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018

    La definizione agevolata è ammissibile per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi; se il contribuente deposita domanda e pagamento, la lite si estingue automaticamente allo scadere della sospensione e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La cartella, quando rappresenta il primo e unico atto della pretesa fiscale, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

  • art. 374, comma 2, c.p.c.

    La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite in presenza di contrasto giurisprudenziale tra sezioni semplici.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, rientra tra le controversie definibili anche quella avente ad oggetto una cartella da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, quando tale cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è resa nota al contribuente.
  • La natura di atto impositivo non dipende dal nomen iuris della cartella, ma dalla sua funzione sostanziale: se l'atto disconosce crediti, determina l'an e il quantum della pretesa e sostituisce il primo avviso al contribuente, la lite è definibile.
  • La cartella che sia primo atto di manifestazione della pretesa tributaria è impugnabile non solo per vizi formali o propri, ma anche per contestazioni attinenti al merito della pretesa fiscale.
  • Quando il contribuente abbia tempestivamente presentato domanda e versato quanto dovuto per la definizione agevolata, il giudizio si estingue automaticamente secondo la disciplina speciale.
  • In presenza di contrasto interpretativo sulla qualificazione dell'atto e sulla definibilità della controversia, il precedente delle Sezioni Unite prevale come criterio risolutivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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