Cassazione Civile, Ordinanza n. 04379/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società ferroviaria a un proprio dipendente. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva ritenuto legittimo il recesso sulla base di plurimi addebiti: controlli investigativi svolti dalla datrice, allontanamenti dal posto di lavoro per esigenze personali e per attività presso una società di cui il lavoratore deteneva il 50% delle quote ed era amministratore unico, false timbrature o comunque attestazioni non veritiere della presenza in servizio, violazione del codice etico aziendale per mancata preventiva autorizzazione a collaborazioni esterne, e complessiva lesione del vincolo fiduciario. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattordici motivi, lamentando, tra l'altro, l'illegittimità dei controlli investigativi perché diretti a verificare l'adempimento della prestazione lavorativa, l'inutilizzabilità della relazione investigativa, la mancanza di prova delle segnalazioni che avrebbero giustificato l'indagine, l'asserita configurazione impropria di una truffa, la violazione della non contestazione e dell'onere probatorio, la lesione dell'art. 8 CEDU e delle garanzie costituzionali per eccessiva invasività dei controlli, l'inosservanza del codice etico e la sua mancata comunicazione, l'erronea interpretazione delle clausole aziendali, l'inesistenza del principale addebito, l'assenza di proporzionalità della sanzione espulsiva, la violazione dell'art. 4 Stat. lav. e la tardività della contestazione disciplinare rispetto al CCNL. La Corte di cassazione ha ritenuto la maggior parte dei motivi inammissibili perché miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, o erano formulati in modo promiscuo e non specifico; ha inoltre escluso che vi fosse violazione di legge nella ricostruzione operata dal giudice di rinvio. Ha anche affermato che il giudizio sulla natura dei controlli investigativi, sulla non contestazione, sull'interpretazione degli atti e del codice etico, sulla proporzionalità della sanzione e sulla tempestività della contestazione appartiene al giudice di merito. È stato infine ritenuto precluso il riesame della questione relativa all'art. 4 Stat. lav., già definitivamente disattesa nella precedente fase rescindente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso del lavoratore, confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma che, nel giudizio di rinvio, aveva dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, rilevando soprattutto che le censure tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito, delle prove e della ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. È stata confermata la valutazione di giusta causa del recesso per la reiterata e grave violazione degli obblighi lavorativi e del vincolo fiduciario. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio è vincolato ai principi di diritto e alle statuizioni contenute nella decisione rescindente; non possono essere riproposte questioni già definitivamente disattese.
La questione relativa alla sua violazione era già stata definitivamente respinta nella fase rescindente e quindi non poteva essere riesaminata nel rinvio.
È richiamato nel ricorso, ma la Corte non accoglie le doglianze concernenti la comunicazione del codice etico e la disciplina disciplinare.
art. 8 CEDU
Il controllo investigativo è stato ritenuto non sproporzionato né invasivo, essendo circoscritto nel tempo, nei luoghi e nelle modalità, e finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale contro condotte fraudolente.
art. 2 Cost.
Richiamato nel motivo sul controllo investigativo, ma la Corte considera la censura inammissibile perché attiene a valutazioni di merito.
art. 4 Cost.
Richiamato nel motivo sul controllo investigativo, ma senza che la Corte ravvisi una violazione di diritto sindacabile in cassazione.
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne accoglie la doglianza, ritenendo decisivo il giudizio di merito sulla natura dei controlli.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente; non è ravvisata una lesione processuale idonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
Richiamato nel ricorso in tema di controlli e trattamento dei dati, ma la censura è stata dichiarata inammissibile o inconferente.
Richiamato nel ricorso, senza specifica e utile censura di violazione accolta dalla Corte.
La violazione dell'onere della prova è censurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere alla parte sbagliata; non quando la doglianza mira a contestare la valutazione delle prove.
La violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola; non se valuta diversamente le prove offerte.
La censura per omessa pronuncia va proposta come nullità/errore di attività; non basta invocare genericamente la violazione di legge.
Richiamato con riferimento agli obblighi del lavoratore e alla violazione del codice etico, ma senza accoglimento delle doglianze.
La proporzionalità della sanzione disciplinare è rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del controllo di legittimità.
La Corte conferma la sussistenza della giusta causa di licenziamento per grave e reiterata violazione del vincolo fiduciario.
Richiamato per l'interpretazione di atti unilaterali/codice etico, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.
L'interpretazione del codice etico e della contestazione disciplinare è riservata al giudice di merito; in cassazione non basta proporre una lettura alternativa.
Richiamato per l'interpretazione sistematica delle clausole e del codice etico; la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato dal ricorrente per escludere la truffa tentata, ma la Corte osserva che non occorre integrare un reato, essendo sufficiente un'attività fraudolenta rilevante in sede disciplinare.
La Corte afferma che non è necessario accertare la truffa o la sua forma tentata; basta una condotta fraudolenta ai fini disciplinari.
art. 57 CCNL 16 dicembre 2016 mobilità/attività ferroviarie
Richiamato dal ricorrente sul principio di gradualità, ma la Corte non accoglie la censura alla valutazione di proporzionalità del giudice di merito.
art. 66 CCNL 16 dicembre 2016 Mobilità/AF
Richiamato per la dedotta tardività della contestazione disciplinare; la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente a un accertamento di fatto sulla tempestività.
art. 67 CCNL 16 dicembre 2016 Mobilità/Attività Ferroviarie
Il termine di dieci giorni era già stato ritenuto non violato nella precedente fase, con statuizione definitiva nel giudizio rescindente.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione, la denuncia di violazione di legge non può tradursi in una critica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia dichiarato di non dover osservare la regola del giudizio sulle prove, non quando abbia semplicemente attribuito diverso peso agli elementi istruttori.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se l'onere della prova sia stato erroneamente addossato alla parte sbagliata; non è un mezzo per contestare l'apprezzamento delle prove raccolte.
- La valutazione sulla riferibilità di un controllo investigativo all'adempimento della prestazione lavorativa oppure all'accertamento di condotte fraudolente è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- Nei procedimenti disciplinari, non è necessario che il fatto contestato integri un reato: è sufficiente che il comportamento presenti caratteri di fraudolenza o comunque sia idoneo a ledere il vincolo fiduciario.
- L'interpretazione del codice etico aziendale e della contestazione disciplinare è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito proporre una mera lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
- La proporzionalità della sanzione espulsiva e la tempestività della contestazione disciplinare sono giudizi di merito, sindacabili in cassazione solo entro limiti molto ristretti e con censure specifiche.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi e alle statuizioni della decisione rescindente e non può riesaminare questioni già coperte da una precedente pronuncia definitiva.
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