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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10175/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica per il pagamento del corrispettivo dovuto da un cliente. In primo grado il decreto era stato revocato e la cliente era stata condannata al pagamento di una somma minore rispetto a quella monitoriamente richiesta; il Tribunale di Milano ha confermato tale esito ritenendo sufficiente la documentazione prodotta a provare il credito, sebbene per un importo inferiore. In cassazione la cliente ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697, 1559 e segg. c.c. e degli artt. 112, 113, 115, 116, 124, 216, 2727-2729, 320, 345 e 190 c.p.c., sostenendo che la documentazione posta a base della decisione non provenisse dal distributore dell’energia e non fosse idonea a dimostrare il credito. Con il secondo ha dedotto violazione degli stessi parametri normativi e nullità della sentenza per omessa pronuncia, lamentando che non fosse stata esaminata l’eccezione relativa al mancato deposito del contratto di distribuzione, della fattura e/o dei documenti di trasporto dell’energia. Con il terzo ha contestato l’omessa considerazione dell’asserito obbligo della società creditrice di provare anche il corretto funzionamento del contatore dell’energia, assumendo di avere tempestivamente contestato il credito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, a fronte di una motivazione del giudice di appello ritenuta logicamente e giuridicamente corretta: il Tribunale aveva valorizzato il numero POD, l’identificazione del punto di consegna, i dati di consumo, le letture reali e gli elementi relativi alle fatture di trasporto, traendone in via presuntiva la prova della provenienza della documentazione e del credito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. era impropria perché non riguardava una domanda o un’eccezione in senso stretto, ma soltanto la sufficienza degli elementi probatori; anche qui la doglianza tendeva al riesame del merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché il Tribunale aveva accertato che nel giudizio di primo grado non era stato contestato tempestivamente il malfunzionamento del contatore, sicché la contestazione introdotta solo in appello era tardiva e inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la società intimata non ha svolto difese in cassazione. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che le censure della ricorrente mirassero in realtà a contestare la valutazione di sufficienza del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1559 c.c. e segg.

    Richiamati come disciplina del rapporto di somministrazione di energia; non sono stati oggetto di una specifica interpretazione autonoma, ma nel quadro della verifica del credito per forniture energetiche.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 112 c.p.c. riguarda l'omessa pronuncia su domande o eccezioni in senso proprio, non le mere contestazioni sull'assolvimento degli oneri probatori.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel novero delle norme asseritamente violate, senza una specifica statuizione autonoma.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della censura sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il motivo sollecitasse un inammissibile riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della valutazione probatoria; la Corte ha escluso che la doglianza potesse tradursi in un nuovo apprezzamento delle prove in sede di legittimità.

  • art. 124 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza autonoma elaborazione nel provvedimento.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non oggetto di specifica ratio decidendi autonoma.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    Richiamati in relazione al ragionamento presuntivo e indiziario utilizzato dal giudice di merito per ritenere provato il credito e la provenienza della documentazione.

  • art. 320 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto tardiva, e quindi inammissibile, la contestazione del malfunzionamento del contatore proposta per la prima volta in appello.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza specifica autonoma trattazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge; la Corte ha qualificato alcune censure come tentativi di rivalutazione del fatto.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità per omessa pronuncia; la Corte ha escluso che ricorresse un'omissione ex art. 112 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Applicato per attestare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove compiute dal giudice di appello.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste solo quando vi sia omissione di pronuncia su domande o eccezioni in senso proprio, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha ritenuto assolto o meno l'onere della prova.
  • Il giudice di merito può ritenere dimostrato un credito anche mediante un ragionamento presuntivo fondato su indizi plurimi e concordanti, purché il percorso argomentativo sia logicamente coerente e giuridicamente corretto.
  • La contestazione del malfunzionamento di un elemento tecnico rilevante ai fini della pretesa creditoria, se non tempestivamente svolta in primo grado, non può essere introdotta per la prima volta in appello.
  • Quando il giudice di merito evidenzia la mancata contestazione tempestiva di un fatto, tale circostanza può essere valorizzata come mancata contestazione del fatto contrario ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSomministrazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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