Cassazione Civile, Ordinanza n. 05162/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di euro 60.866,65, iscritti a ruolo in via definitiva in conseguenza di un avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione di una socia in una società a responsabilità limitata. La contribuente aveva contestato già in primo grado la cartella deducendo, tra l’altro, la sottoscrizione dell’atto da parte di un funzionario privo dei poteri necessari, la carenza di motivazione e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. In appello aveva insistito su tali censure e aveva anche dedotto che, medio tempore, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio, per difetto di integrità del contraddittorio tra società e soci, una diversa sentenza relativa allo stesso avviso di accertamento. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 21 d.lgs. n. 46 del 1999 e dell’art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973, assumendo che la CTR avesse ignorato il fatto pacifico della cassazione con rinvio di altra decisione e che, per ciò, la cartella fosse priva di valido titolo esecutivo, perché fondata su un avviso ancora sub iudice; 2) violazione dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, contestando la legittimità della sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario indicato negli atti; 3) violazione dell’art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000, deducendo un vizio assoluto di motivazione della sentenza di appello, che si era limitata a un rinvio alla sentenza di primo grado senza esporre compiutamente le ragioni della decisione.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non aveva negato il fatto della cassazione con rinvio di altra sentenza, ma aveva correttamente ritenuto irrilevante tale vicenda rispetto alla cartella impugnata, essendo l’avviso di accertamento già divenuto definitivo nei confronti della ricorrente per effetto del giudicato formatosi sul suo specifico contenzioso. Ha inoltre affermato che il giudicato sfavorevole intervenuto tra amministrazione e contribuente spiega effetti nei limiti soggettivi dell’art. 2909 c.c. e non viene superato dalla pendenza o dall’esito di un diverso giudizio, anche se relativo al medesimo atto e alla medesima pretesa. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la norma invocata non era pertinente alla fattispecie concreta, in quanto la sentenza impugnata aveva escluso un difetto di delega, ma aveva invece rilevato che il funzionario sottoscrittore era titolare dell’ufficio e comunque inserito in un ruolo dirigenziale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva indicato con precisione quale atto fosse asseritamente privo di motivazione, né aveva trascritto o chiarito il contenuto del motivo d’appello e il rapporto tra esso e la motivazione per relationem della CTR. Conseguentemente la Corte ha confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dai poteri riconosciuti; non basta chiedere una diversa valutazione di fatti non contestati o già emergenti dagli atti.
Le entrate iscritte a ruolo devono risultare da titolo avente efficacia esecutiva; nel caso deciso la cartella era sorretta da un avviso di accertamento divenuto definitivo.
art. 14, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973
Sono iscritte a ruolo a titolo definitivo le imposte e maggiori imposte liquidate in base ad accertamenti definitivi; il titolo esecutivo è quindi l’avviso ormai coperto da giudicato.
La sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti nei limiti soggettivi del giudicato, anche se in altro giudizio relativo al medesimo rapporto siano coinvolti o mancanti altri litisconsorti.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati.
La norma è stata ritenuta inconferente, perché la contestazione non riguardava una delega invalida ma la titolarità dirigenziale del funzionario che aveva sottoscritto il ruolo.
art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nel ragionamento della Corte come base della sottoscrizione del ruolo da parte del soggetto competente/titolare dell’ufficio.
art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000
L’atto dell’amministrazione finanziaria deve essere motivato con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche; il motivo è però stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità della censura.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e consentire alla Corte di verificare il fondamento della dedotta violazione; la mera enunciazione della norma non è sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge va dedotto indicando in modo intelligibile e puntuale la regola giuridica asseritamente violata e il contrasto con la decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento emessa per iscrizione a ruolo definitiva, la legittimità della riscossione va verificata con riguardo all’esistenza di un valido titolo esecutivo già definitivo nei confronti del contribuente; la pendenza o l’esito di un diverso giudizio sul medesimo avviso non elimina, di per sé, gli effetti del giudicato formatosi nella causa relativa allo specifico soggetto.
- Il giudicato tributario fa stato tra le parti nei limiti soggettivi dell’art. 2909 c.c.: se un rapporto è già stato definito con sentenza passata in giudicato rispetto a un contribuente, questi non può invocare l’esito di un altro giudizio, anche avente ad oggetto il medesimo avviso e magari reso necessario da vizi del contraddittorio verso altri litisconsorti.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i poteri consentiti; non sussiste quando la sentenza consideri un fatto pacifico ma lo reputi giuridicamente irrilevante.
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, il motivo deve essere specifico: occorre indicare con precisione il punto della decisione censurato, l’atto o la statuizione cui la doglianza si riferisce e il contrasto con la norma invocata; la sola citazione della disposizione non basta.
- La censura sulla sottoscrizione del ruolo o sull’incompetenza del funzionario deve confrontarsi con l’effettivo contenuto della decisione impugnata e con la concreta qualità rivestita dal soggetto che ha sottoscritto l’atto; una norma sulla delega dei dirigenti non è pertinente se la contestazione riguarda la titolarità dell’ufficio e non la validità della delega.
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