Cassazione Civile, Ordinanza n. 26995/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento dell'ICI relativa all'annualità 2011, emesso dal Comune nei confronti della società proprietaria di alcune aree. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR, in riforma parziale, aveva annullato l'avviso soltanto nei limiti della rideterminazione del valore imponibile, assumendo che il Comune avesse provato il criterio di stima del bene mediante confronto con atti di compravendita di terreni similari desunti anche da banca dati dell'Agenzia delle Entrate, e fissando un valore imponibile inferiore a quello originariamente accertato. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/apodittica e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per avere il giudice fondato la decisione sulla sola elencazione di compravendite senza reale comparazione e senza considerare che le aree sarebbero state non urbanizzate e non urbanizzabili; (2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere fondato la decisione su circostanze solo allegate e non provate; (3) omesso esame di fatto decisivo, perché gli atti richiamati riguardavano aree urbanizzate e di dimensioni inferiori; (4) ancora violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per non aver considerato le peculiarità dell'area, qualificata come inedificabile ma con credito edilizio; (5) omesso esame di ulteriori fatti decisivi e documenti di parte (atto di compravendita della stessa area, relazione tecnica, valori attribuiti dai comuni limitrofi).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, non apparente né incomprensibile, e la doglianza in realtà mirava a contestare il merito della valutazione probatoria. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo poiché la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova è stato erroneamente assegnato alla parte sbagliata, mentre la violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede l'uso di prove non introdotte dalle parti, non la diversa ponderazione delle prove offerte; nel caso concreto la censura riguardava invece la valutazione comparativa dei dati probatori e quindi una scelta di merito. Quanto al terzo motivo, lo ha giudicato in parte inammissibile e in parte infondato: la ricorrente non aveva spiegato la decisività del fatto dedotto, e comunque il giudice di merito aveva implicitamente considerato che il valore medio era stato ricavato da aree urbanizzate con decurtazione degli oneri di urbanizzazione. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché teso a ottenere una revisione istruttoria non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite ed è stato dato atto della debenza, se dovuta, dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale, ma non consente di trasformare in violazione di legge la mera contestazione della valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato per denunciare nullità della sentenza, ma la Corte ribadisce che la motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso, non la insufficienza o contraddittorietà della motivazione né una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza di merito deve rispettare il minimo costituzionale della motivazione; tale soglia è superata se la motivazione esiste ed è intelligibile.
È richiamato quale parametro della nullità della sentenza, ma la Corte esclude la violazione perché la decisione di merito esponeva, sia pure sinteticamente, le ragioni del decidere.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria; non è violato quando la motivazione, pur sintetica, rende comprensibile il percorso logico seguito.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta il materiale probatorio e ne sceglie uno rispetto ad altro.
La violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non se valuta diversamente le prove ritualmente prodotte.
È richiamato per affermare che il giudice può attribuire maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre, nell'ambito della valutazione del materiale probatorio acquisito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la critica alla motivazione è ammissibile solo entro il perimetro del "minimo costituzionale": la motivazione è censurabile quando manchi, sia apparente, presenti contraddizioni irriducibili o sia incomprensibile, non quando si ritenga semplicemente insufficiente o poco convincente.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste soltanto se il giudice assegna l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie; non ricorre quando la doglianza investe la valutazione delle prove.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai limiti consentiti; non può essere usata per contestare la scelta del giudice tra più risultanze probatorie.
- In sede di legittimità non è consentita una revisione istruttoria: le censure che mirano a sostituire la propria lettura delle risultanze documentali o peritali a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili.
- Nel giudizio tributario di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice può fondare la decisione su una motivazione sintetica purché indichi gli elementi essenziali del proprio convincimento e il percorso logico seguito, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni singola risultanza.
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