Cassazione Penale, Sentenza n. 6914/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione fondato su quattro censure: 1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per la mancata ammissione della lista testi depositata dalla difesa (contestato l'operato del primo giudice che avrebbe considerato la lista travolta dalla nullità della notifica del decreto di citazione); 2) erroneo apprezzamento probatorio sull'elemento oggettivo del reato, ritenendo il coltello esclusivamente strumento offensivo senza ammettere prove contrarie; 3) omissione nell'ammettere documentazione utile a provare il legittimo possesso del coltello (violazione art. 234 c.p.p.); 4) erronea esclusione della applicabilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in ragione della custodia del coltello nel borsetto e mancata valutazione complessiva delle modalità della condotta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione (reato commesso l'8/1/2015). Il motivo decisivo è stato il primo: la Corte ha ritenuto che il deposito cartaceo della lista testi, effettuato prima della declaratoria di nullità della notifica, non potesse essere considerato travolto dalla successiva rinnovazione della notifica; per questa ragione la censura è fondata e assorbe le restanti. Restano comunque ferme la confisca e la distruzione del coltello in sequestro ai sensi dell'art. 240 c.p. richiamato dalla legge 22/5/1975 n.152, trattandosi di confisca obbligatoria anche in caso di estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
Disciplinava la materia delle armi e degli oggetti atti ad offendere; qui il coltello qualificato come uso proibito ai fini della responsabilità penale.
Predisposta la confisca degli oggetti atto ad offendere; la Corte conferma che la confisca è obbligatoria anche se il reato si estingue per prescrizione, salvo assoluzione o appartenenza dell'arma a terzi non coinvolti.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; il ricorrente lamentava la sua applicabilità per le modalità di detenzione del coltello, ma la Corte ha risolto il giudizio sulla base di questioni processuali (nullità/deposito della lista) e non ha applicato l'art. 131-bis nel merito.
Regola l'ammissione della documentazione; il ricorrente lamentava omissione del primo giudice nell'ammettere documentazione probatoria sul possesso; la Corte ha ritenuto assorbita tale censura dopo aver accolto il primo motivo relativo alla lista testi.
artt. 190 e 495 cod. proc. pen.
Riferite alle norme sul contraddittorio e sulle modalità di formazione della prova; il ricorrente invocava violazione di tali norme per la mancata ammissione della lista testi, censura ritenuta fondata dalla Corte nella parte rilevante.
art. 24 Cost.
Garanzia costituzionale del diritto di difesa; evocata per sostenere la nullità della decisione che avrebbe limitato il contraddittorio, principio riletto dalla Corte nel senso della tutela del deposito valido della lista testi.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio del favor impugnationis e alla conversione dell'appello in ricorso per cassazione quando l'impugnazione originaria non fosse ammissibile; motivazione formale presente nel fascicolo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti della motivazione in cassazione per riassumere i motivi; la Corte ha sintetizzato i motivi nei limiti di tale articolo.
legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 6
Richiamata per confermare l'obbligatorietà della confisca degli oggetti atti ad offendere nei reati concernenti armi, applicata anche in caso di estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- Il deposito cartaceo della lista testi effettuato validamente prima dell'udienza non viene annullato dalla successiva declaratoria di nullità della notifica del decreto di citazione, salvo specifiche circostanze: pertanto la difesa deve conservare e dimostrare il deposito tempestivo.
- La declaratoria di nullità di un atto processuale non travolge automaticamente tutti gli atti successivi se questi non sono logicamente o giuridicamente dipendenti dall'atto nullo.
- In cassazione il vizio processuale che incide sul diritto di difesa (es. mancata ammissione di prove per errata valutazione della validità di un deposito) può comportare l'annullamento della sentenza; le censure assorbono spesso quelle di merito se il difetto processuale è decisivo.
- La prescrizione estingue il reato e giustifica l'annullamento senza rinvio della condanna quando non emergano profili di manifesta non responsabilità; tuttavia provvedimenti accessori obbligatori (es. confisca di armi) possono rimanere efficaci anche dopo l'estinzione del reato.
- La confisca di oggetti atti ad offendere è obbligatoria in presenza delle condizioni previste dalle norme sulle armi e può essere mantenuta anche se il reato è estinto, salvo assoluzione nel merito o prova di appartenenza a terzi estranei.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto richiede un esame complessivo delle circostanze concrete (modalità, grado di colpevolezza, danno o pericolo); ma le questioni processuali possono determinare la soluzione della controversia prima di arrivare a tale valutazione.
- Quando la sentenza di primo grado applica solo una pena pecuniaria e risulta inappellabile, l'impugnazione può essere convertita in ricorso per cassazione secondo il principio del favor impugnationis.
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